Contributi figurativi tra giurisdizione contabile e rapporto di lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 128 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di giurisdizione pensionistica, conosce del rapporto previdenziale e non della legittimità degli atti amministrativi adottati dall’amministrazione o dall’ente previdenziale: il ricorso è pertanto inammissibile nella parte in cui chiede l’annullamento di tali provvedimenti. Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario, sussiste quando il presupposto della pretesa pensionistica è costituito dall’accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro, come la qualificazione dell’attività prestata come lavoro dipendente o autonomo. La domanda di riconoscimento di contributi figurativi ai soli fini della pensione, quando implica l’accertamento di obblighi datoriali di natura contributiva verso il datore di lavoro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in materia lavoristica.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di ruolo, aveva svolto per sei anni scolastici consecutivi, dal 1982/83 al 1988/89, attività di doposcuola di sostegno in favore di alunni audiolesi su incarico della Provincia, per un totale di mesi 46 e giorni 22. Aveva chiesto il riconoscimento dei contributi figurativi, ai soli fini del diritto a pensione e con esclusione del profilo retributivo, da inserire nella propria posizione assicurativa presso l’INPS.
La Provincia aveva negato il riconoscimento qualificando il rapporto come lavoro autonomo, non continuativo e senza inserimento nella struttura gerarchico-amministrativa; l’INPS aveva escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente ha quindi domandato l’annullamento di tali provvedimenti e l’accertamento del diritto ai contributi, invocando anche la speciale procedura di regolarizzazione prevista dal d.l. n. 215/2023 e dalla legge n. 213/2023.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha rilevato l’inammissibilità della memoria non autorizzata depositata dalla ricorrente, in violazione delle regole processuali che richiedono termini precisi e l’autorizzazione del giudice per le deduzioni integrative o di replica.
Nel merito, la Corte ha ricordato il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio pensionistico contabile, pur instaurandosi con ricorso formalmente impugnatorio, non verte sulla legittimità del provvedimento contestato ma sul rapporto previdenziale. L’attività del giudice contabile non è preordinata all’annullamento degli atti viziati, ma all’accertamento del diritto soggettivo al trattamento pensionistico, nell’ambito della giurisdizione esclusiva estesa all’an e al quantum della pensione.
Ne è conseguita l’inammissibilità della domanda di annullamento delle note della Provincia e dell’INPS, non essendo il giudizio contabile preordinato a sindacare la legittimità degli atti.
Quanto alla pretesa di riconoscimento dei contributi figurativi, la Corte ha pronunciato il difetto di giurisdizione. Pur essendo la domanda formulata ai soli fini della pensione, il limite di giurisdizione impedisce la cognizione del giudice del rapporto pensionistico quando il presupposto fondante della pretesa è l’accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro.
Il giudice ha richiamato Cass. civ. Sez. Unite n. 15058 del 2017, secondo cui la giurisdizione contabile sussiste solo a condizione che la controversia non implichi un effetto diretto e immediato verso il datore di lavoro sul piano degli obblighi contributivi: in tale evenienza la controversia va devoluta al giudice ordinario. Nel caso, il petitum sostanziale implicava la qualificazione dell’attività come prestazione di lavoro dipendente, accertamento riservato alla giurisdizione lavoristica. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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