Responsabilità erariale dell’amministratore per contributi ottenuti con false rendicontazioni (Corte dei Conti Sez. I App. n. 58 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di una società privata che, con dichiarazioni e titoli di spesa non rispondenti al vero, ottiene fraudolentemente contributi pubblici risponde del danno erariale dinanzi al giudice contabile, anche quando l’ultima erogazione avvenga dopo la cessazione della carica di amministratore unico. Ciò che rileva è la condotta diretta a far conseguire alla società i finanziamenti non dovuti, non una responsabilità oggettiva collegata alla qualifica rivestita. Il rapporto di servizio con l’Amministrazione erogante si radica in capo a chi partecipa, anche di fatto, alla gestione delle risorse pubbliche, con conseguente superamento dello schermo societario. Il proscioglimento penale per estinzione per prescrizione, senza valutazione di merito, non osta all’accertamento della responsabilità contabile.
Il Fatto
La Procura contabile regionale ha evocato in giudizio il legale rappresentante di una società e la stessa società, in liquidazione e in fallimento, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 492.240,30, oltre accessori, in favore della Regione autonoma, per aver ottenuto fraudolentemente contributi pubblici a valere sui fondi del P.O.R. Sardegna 2007/2013.
Con sentenza n. 351/2021 il giudice territoriale ha accolto integralmente la domanda, condannando in solido l’amministratore e la società. Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto due motivi: l’inammissibilità dell’atto di citazione per tardività e l’assenza di responsabilità erariale, essendo cessato dalla carica di amministratore unico prima dell’incasso dell’ultima rata del contributo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della società, non costituitasi malgrado la regolarità delle notifiche disposte con ordinanza di rinnovo a entrambi i curatori fallimentari.
Sul primo motivo, relativo all’asserita tardività dell’atto di citazione, la Corte rileva l’infondatezza della censura. L’art. 67, quinto comma, c.g.c. fissa in centoventi giorni il termine per il deposito, dalla scadenza del termine per le deduzioni. L’invito a dedurre risulta notificato in data 30.09.2020, cosicché il termine scadeva il 14.03.2021, mentre l’atto è stato depositato il 04.12.2020. La doglianza è inoltre proposta per la prima volta in appello.
Sul merito, la Corte conferma la sentenza gravata. L’istruttoria ha dimostrato che l’appellante, prima delle dimissioni, aveva presentato la domanda di agevolazione e la documentazione per ottenere l’intero contributo, in gran parte già accreditato alla società prima della cessazione. Non si tratta di responsabilità oggettiva derivante dalla carica, ma della condotta fraudolenta tesa a far conseguire alla società i finanziamenti non dovuti. Le visure camerali attestano che, dopo le dimissioni, l’appellante assunse la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, mentre un terzo divenne amministratore delegato: nessuna prova è stata fornita circa un suo coinvolgimento.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la natura pubblica delle risorse deviate radica la giurisdizione contabile, con superamento del velo societario e assoggettamento degli amministratori che si inseriscono di fatto nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche (Cass. Sez. Un. n. 4511 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 20434 del 2009).
Quanto alle sentenze penali prodotte, il proscioglimento è derivato dall’estinzione per prescrizione, senza valutazione di merito, mentre i fatti oggetto della pronuncia di patteggiamento riguardano un fondo diverso. L’appello è dunque rigettato, con conferma della condanna e liquidazione delle spese a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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