Conto giudiziale irregolare per spese economali senza autorizzazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 4 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente locale è irregolare quando è trasmesso oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione della gestione, è chiuso con un avanzo di gestione anziché in pareggio e registra spese economali effettuate senza autorizzazione dell’organo competente e fuori dai requisiti di urgenza e imprevedibilità. La violazione dei basilari principi del regime economale integra la fattispecie di irregolarità contabile anche quando non sia ravvisabile alcun ammanco. In tale ipotesi la pronuncia di irregolarità assume valenza meramente monitoria, in vista della gestione degli esercizi futuri, ferma restando la condanna dell’agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il giudizio nasce dal conto giudiziale reso dall’agente contabile nella qualità di economo di un ente locale per un periodo di gestione conclusosi il 31 ottobre 2022. Il magistrato relatore, con atto di deferimento, ha sottoposto al Collegio alcuni profili di irregolarità: il tardivo deposito del conto, avvenuto oltre il termine previsto dalla disciplina di contabilità pubblica; la mancata chiusura in pareggio, con un avanzo di gestione parzialmente e tardivamente restituito; l’assenza di richiesta e autorizzazione per alcuni acquisti, l’effettuazione di spese prive dei requisiti di urgenza ed imprevedibilità e la mancanza di giustificativi.

L’agente contabile ha depositato memoria, fornendo chiarimenti e producendo i giustificativi mancanti, invocando la legittimità di alcune spese in base al regolamento comunale di contabilità. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina analiticamente i singoli profili della relazione istruttoria. Quanto al tardivo deposito, la censura è ritenuta palese, poiché il conto, pur regolarmente sottoscritto, è stato trasmesso oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione della gestione fissato dalla disciplina in materia.

Altrettanto grave è giudicata la mancata chiusura in pareggio del conto, in violazione dei principi di contabilità armonizzata, anche per effetto di errate contabilizzazioni di alcune spese. Le giustificazioni offerte dalla difesa sono state valutate come volte a evidenziare mere carenze organizzative, senza superare la constatata violazione.

I rilievi sul mancato rispetto dei requisiti delle spese economali sono ritenuti fondati. La mancanza di autorizzazione e la difformità rispetto ai limiti di spesa violano i principi basilari del regime economale, volto a soddisfare esigenze specifiche e predeterminate. Su questi profili il relatore non aveva espresso un giudizio di non discaricabilità.

Quanto alle spese ritenute non discaricabili, il Collegio rileva che i giustificativi prodotti in udienza hanno legittimato le spese effettuate, mentre per l’acquisto contestato non risultano in discussione i parametri di continenza e proporzionalità. Diverso è il giudizio sulle spese per onoranze funebri a familiari di dipendenti: tale prassi è dichiarata palesemente in contrasto con i parametri di legalità cui deve orientarsi la gestione del denaro pubblico, con invito a un revirement per evitarne il ripetersi.

Il Collegio, pur dichiarando l’irregolarità del conto, ritiene sussistente la buona fede dell’agente contabile e non addebita le somme contestate, non emergendo alcun ammanco.

La pronuncia di irregolarità assume quindi valenza meramente monitoria in vista della gestione futura; da essa consegue comunque la condanna dell’agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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