Spese economali irregolari e conto non in pareggio: valenza monitoria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 3 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo comunale che sia depositato con grave ritardo, modificato in corso di giudizio e chiuso in avanzo anziché in pareggio è irregolare. Parimenti irregolari sono le spese economali effettuate senza autorizzazione del responsabile del settore, in difformità dai limiti di importo e prive dei requisiti di urgenza e imprevedibilità che sole legittimano il ricorso alla procedura economale. La declaratoria di irregolarità, in assenza di ammanchi, assume valenza meramente monitoria in vista della gestione degli esercizi futuri, ma comporta comunque la condanna dell’agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2021. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto rilevando plurime irregolarità: il tardivo deposito, avvenuto solo a seguito di segnalazione di omesso deposito e poi corretto con un nuovo modello; la chiusura con avanzo di gestione e non in pareggio; acquisti di beni privi di richiesta e autorizzazione, nonché spese sprovviste del requisito di urgenza e imprevedibilità.

Il relatore ha inoltre contestato lo sforamento del limite di spesa verso un medesimo fornitore e l’effettuazione di spese non discaricabili per la realizzazione di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, fornendo chiarimenti e allegando la reversale del riversamento in tesoreria della somma di Euro 666,20.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondati i rilievi del magistrato relatore. Quanto al primo profilo, la Corte ha ravvisato un grave inadempimento nel ritardo di presentazione del conto e nella sua modifica in corso di giudizio, condotta incompatibile con la serrata tempistica imposta all’agente contabile dall’art. 233 d.lgs. 267/2000.

Di pari gravità è stata giudicata la mancata chiusura in pareggio del conto, in dispregio del d.lgs. 118/2011, senza che le giustificazioni addotte abbiano scriminato la condotta.

Sul piano delle spese economali, la Corte ha confermato la violazione dei basilari principi del regime economale, volto a soddisfare specifici requisiti di intrinsicita delle spese. Sono risultate fondate le censure per assenza di autorizzazione e per difformità rispetto ai limiti di importo previsti.

Quanto alle spese per onoranze in occasione di lutti di dipendenti, il Collegio ha rimarcato che tale prassi è palesemente estranea alle finalità dell’economato, non essendo consentito all’economo effettuare siffatte spese, ancorché siano stati riconosciuti il contenimento dei costi, il modesto valore economico e la buona fede dell’agente contabile.

In assenza di ammanchi, la pronuncia di irregolarità assume pertanto valenza meramente monitoria in vista della gestione degli esercizi futuri. Dalla declaratoria di irregolarità consegue tuttavia la condanna dell’agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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