Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 10 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno antecedente la data di udienza incorre nell’estinzione del processo. Il termine è stabilito dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., richiamato dall’art. 111 c.g.c., che ne sanziona l’inosservanza con la chiusura del giudizio. L’estinzione opera d’ufficio, indipendentemente dalla costituzione delle parti intimate, e preclude ogni pronuncia sul merito della pretesa azionata.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente, aveva adito la Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per il Lazio — chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Domandava la riliquidazione del trattamento pensionistico con le classi e gli scatti giuridicamente conseguiti, il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese.
Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione. La questione non attinge dunque il merito della pretesa, ma la regolarità della instaurazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale assorbente, riconducibile alla fase introduttiva del giudizio contabile. La decisione non affronta il tema della base pensionabile né quello della cristallizzazione delle retribuzioni: si arresta a una verifica preliminare di rito.
Il fondamento è nell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Si tratta di un onere imposto alla parte attrice a garanzia della effettività del contraddittorio e della corretta instaurazione del rapporto processuale.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha osservato tale prescrizione. Da qui la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., che ricollega all’inadempimento dell’onere la chiusura del giudizio senza pronuncia sul merito.
La Corte ha poi statuito nulla per le spese di giudizio, non essendovi parti costituite che potessero sopportarne il relativo carico. La declaratoria di estinzione esaurisce quindi l’intero contenuto decisorio, con manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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