Conto giudiziale a sola evidenza di valore e improcedibilità per violazione degli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 142 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili che esponga esclusivamente il valore dei beni, senza alcuna indicazione delle quantità, non è idoneo a rappresentare la gestione ed è improcedibile. Gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 impongono al consegnatario di dar debito dei beni non solo secondo il valore risultante dagli inventari, ma anche secondo la specie, la qualità e la categoria di ciascuno. La difformità dal modello normativo non determina di per sé l’improcedibilità, poiché in materia di conti giudiziali opera un approccio sostanzialistico: la regolarità del conto redatto in modo difforme è subordinata alla sua idoneità a consentire la verifica di tutte le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell’ente.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il rendiconto della gestione del magazzino economale di un’azienda ospedaliera per l’esercizio finanziario 2020. Il Magistrato Istruttore, con relazione di irregolarità, ha rimesso il conto all’esame del Collegio rilevando che lo stesso era stato redatto su modello difforme da quello previsto, privo di visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e del timbro dell’azienda, e soprattutto compilato a solo valore e non anche a quantità, con conseguente improcedibilità.

L’agente contabile si è costituito in proprio, richiamando la situazione di emergenza sanitaria in cui aveva operato e le criticità del sistema informativo regionale, che nel periodo di riferimento non consentiva l’estrapolazione del modulo contenente quantità e valore. Ha dedotto di aver più volte segnalato all’azienda l’esigenza di personale e di soluzioni informatiche, senza riscontro, e ha chiesto il discarico. In udienza ha rappresentato di aver medio tempore redatto un nuovo conto, a quantità e a valore. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, che combina la disciplina generale della contabilità pubblica con le fonti specifiche delle aziende sanitarie calabresi. Richiama gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, l’art. 626 dello stesso regolamento, l’art. 24 del d.P.R. n. 254/2002 e il documento di indirizzo delle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere n. 2/2015/CONS. Da tali fonti emerge che il conto del consegnatario deve indicare il carico, lo scarico e le rimanenze secondo specie, qualità e categoria, oltre che secondo il valore.

Quanto alle irregolarità formali, la Corte ribadisce l’orientamento sostanzialistico consolidato: la difformità dal modello normativo non è di per sé causa di improcedibilità, purché il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e coerente con l’obbligo di completa rappresentazione dei fatti, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cgc.

Tale verifica, nel caso concreto, ha esito negativo. Anche prescindendo dall’uso del modello difforme, il conto non contiene alcuna informazione sulla quantità dei beni oggetto di maneggio e non consente quindi la verifica delle operazioni di carico e scarico e la loro corrispondenza con gli inventari. Il Collegio dichiara pertanto il conto improcedibile.

La Corte dà atto, inoltre, che l’agente contabile ha redatto un nuovo conto, a quantità e a valore, munito di visto di regolarità. Tuttavia, precisa che spetta all’amministrazione provvedere al deposito del nuovo conto tramite il sistema informatico dedicato: la presenza del nuovo prospetto agli atti del giudizio non è idonea ad aprire il diverso giudizio sul nuovo conto. Il mancato deposito espone l’amministrazione all’instaurazione di un giudizio per resa di conto ad opera del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 141 cgc.

Le spese di giudizio sono compensate, in ragione dell’esito in rito della pronuncia e delle oggettive difficoltà riscontrate dall’agente contabile per causa a lui non imputabile, legate al non completo funzionamento del sistema informativo regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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