La reiterazione della delibera di adesione ad una CER non rientra nel controllo dell’art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 8 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale reitera, sia pure emendata e integrata, una precedente delibera di costituzione o di adesione ad una società, dopo che la Sezione di controllo della Corte dei conti si sia già pronunciata sull’originaria operazione societaria, non è sussumibile nel perimetro del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Tale controllo, di natura non preclusiva, si esaurisce con l’esame dell’atto originario e non contempla un riesame degli atti conseguenziali. L’ente conserva la facoltà di procedere, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, motivando espressamente le ragioni dello scostamento dal parere, senza che residui un obbligo di nuova deliberazione in sede di controllo.
Il Fatto
Il Segretario comunale di un Comune ha trasmesso alla Sezione di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la delibera consiliare con cui l’ente ha aderito, quale socio, ad una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa. Tale delibera faceva seguito ad una precedente decisione consiliare di analogo contenuto, già esaminata dalla Sezione, la quale aveva formulato osservazioni e raccomandazioni in ordine alla motivazione, alla sostenibilità economico-finanziaria, alla consultazione pubblica e alla compatibilità con i trattati europei.
L’ente, recependo le indicazioni della Corte dei conti, aveva revocato in autotutela la delibera originaria e adottato una nuova deliberazione, che riformulava il precedente impianto argomentativo mantenendo sostanzialmente inalterato il decisum amministrativo. In esito a tale nuovo provvedimento, l’amministrazione ha richiesto un ulteriore parere alla Sezione di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la fattispecie in esame non può essere ricondotta allo stretto perimetro applicativo del controllo disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, in quanto l’operazione societaria era già stata oggetto di esame. La norma, difatti, non contempla un vaglio sui provvedimenti conseguenziali che l’amministrazione adotta in seguito ad una pronuncia della Sezione di controllo, neppure nell’ipotesi in cui l’ente si adegui integralmente ai rilievi formulati.
La giurisprudenza contabile consolidata esclude dal controllo le deliberazioni che costituiscano sostanziale reiterazione di una precedente operazione, ancorché emendate degli elementi dichiarati carenti. Il controllo sugli atti di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie ha natura istantanea e si consuma con la prima deliberazione, non essendo prevista una fase di riesame successiva, a differenza di altre ipotesi in cui la legge espressamente demanda alla Corte una supervisione ex post, come nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000.
A sostegno di tale ricostruzione, il Collegio richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazione n. 16/2022/QMIG, secondo cui la qualificazione dell’esito della pronuncia in termini di parere risponde all’obiettivo di un vaglio tempestivo, senza attribuire effetti preclusivi all’esito del controllo. Ciò posto, la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere, ritenendo esaurita la fase di controllo già all’atto dell’esame della deliberazione originaria.
Il Collegio ha infine precisato che rimangono impregiudicati i diversi poteri di scrutinio intestati alla Sezione nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 305/1988, dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 174/2012. Ha disposto, infine, la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’ente e la trasmissione al Sindaco e al Segretario comunale.
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Nota della Redazione
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