Conto giudiziale delle partecipazioni comunali e metodo del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 111 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le partecipazioni rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), r.d. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Il giudizio sul conto dei consegnatari di azioni deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, secondo l’art. 29 r.d. n. 827/1924. Il valore di iscrizione deve corrispondere al valore effettivo e attualizzato della partecipazione, determinato con il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, comma 1, n. 4, cod. civ., e non al valore nominale. Il conto deve essere dichiarato regolare quando le irregolarità riscontrate abbiano carattere minimale e meramente formale, in assenza di ammanchi liquidabili.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 20466 per l’esercizio finanziario 2020, reso dal consegnatario delle azioni del Comune per la gestione delle partecipazioni societarie dell’ente locale.

Il Magistrato istruttore, con la relazione n. 812/2024, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando profili preliminari di improcedibilità — carenza del potere di gestione e violazione degli obblighi di parifica e relazione dell’organo di revisione — e, nel merito, profili di irregolarità legati all’iscrizione delle partecipazioni al valore nominale, alla parziale rappresentazione delle stesse e all’omesso assolvimento dell’onere probatorio. La Procura Regionale ha aderito, chiedendo in via principale l’improcedibilità e in subordine l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie. Le azioni e le partecipazioni costituiscono beni mobili soggetti all’obbligo di resa del conto giudiziale, in forza del richiamato art. 20, lett. c), r.d. n. 827/1924. Il conseguente esercizio della giurisdizione contabile è confermato dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7390/2007, che hanno ricondotto i conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie alla giurisdizione della Corte dei conti.

Su questa base, la Corte esamina i profili preliminari. La dedotta carenza del potere di gestione in capo all’agente contabile è superata dall’effettivo conferimento e dal concreto esercizio dei diritti di azionista per conto dell’ente locale. Quanto agli obblighi di parifica e relazione dell’organo di revisione, la Corte ritiene che essi siano in ogni caso assolti con l’apposizione della firma digitale invisibile da parte del responsabile del procedimento.

Nel merito, il nucleo argomentativo riguarda il criterio di iscrizione delle partecipazioni. L’invarianza di “quantità” e “valore” a inizio e fine esercizio dimostra che l’iscrizione è avvenuta al valore nominale. Ciò contrasta con l’art. 29 r.d. n. 827/1924, secondo cui i consegnatari di diritti e azioni rispondono anche delle variazioni dei crediti loro affidati, e con il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, che impone la valutazione con il metodo del patrimonio netto.

Il valore originario della partecipazione deve essere sistematicamente rettificato per riflettere, per competenza e pro quota, i risultati della partecipata e le variazioni del patrimonio netto. In tal senso la Corte richiama la giurisprudenza contabile, tra cui la Sez. giur. Piemonte, ordin. n. 21/2022, che ha sottolineato come un’esposizione statica al valore nominale non sia indicativa del reale valore della partecipazione. La Corte accerta, inoltre, l’omessa indicazione in conto di una partecipazione detenuta dall’ente in un consorzio, che il modello di conto prescrive di riportare unitamente alle partecipazioni in società.

Nonostante le irregolarità riscontrate, la Corte dichiara il conto regolare, valorizzandone il carattere minimale e meramente formale e la modesta entità delle partecipazioni, e rilevando che la documentazione disponibile non consente di ravvisare né liquidare ammanchi. Conseguentemente esclude ogni addebito a carico dell’agente contabile, pur rimarcando l’obbligo di applicare con rigore, nelle gestioni successive, la disciplina sulle partecipazioni comunali. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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