Invalidità oltre il 74% e contribuzione figurativa: necessario il parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 191 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, l’eccezione di inammissibilità per mancanza della domanda amministrativa è infondata quando risulti agli atti l’istanza inviata dall’interessato all’INPS a mezzo posta certificata. La verifica del requisito sanitario richiesto dalla norma — invalidità superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle pensioni di guerra — integra una questione di natura tecnica che impone l’acquisizione di un parere medico-legale collegiale. Il giudice contabile, sospendendo ogni altra pronuncia in rito e in merito, dispone pertanto l’incombente istruttorio demandandolo alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale, con riserva delle spese al definitivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Rappresenta di essere stata riconosciuta invalida nella misura dell’80% con verbale del 19.04.2013 della Commissione di prima istanza della ASL e che, a seguito di visita di revisione, con verbale del 21.12.2023 della Commissione medica del Centro medico legale INPS di Roma, la percentuale è stata rideterminata al 67%.

Contro tale valutazione ha proposto ricorso ex art. 445 c.p.c. alla Sezione Lavoro del Tribunale civile di Roma. Con provvedimento del 30.05.2024 il Giudice del lavoro ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti, davanti alla quale il ricorso è stato riassunto nei termini. L’INPS, costituendosi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per assenza della domanda amministrativa e, nel merito, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico esamina per prima l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. B), c.g.c. per mancanza della domanda di richiesta dei benefici. L’eccezione è infondata e va respinta: risulta agli atti la domanda di riconoscimento dei benefici inviata in data 22.01.2024 all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto.

Nel merito, la controversia ha ad oggetto l’accertamento del grado di invalidità civile ai fini del beneficio contributivo. Il giudice ricostruisce la ratio della disposizione: essa prevede, a seguito di domanda dell’interessato, il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa, sino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario richiesto, e assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Si tratta di una copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore in possesso del requisito.

Ritenuto che la questione prospettata abbia natura tecnica, il Giudice unico dispone l’acquisizione di un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso lamentato e, in particolare, se sia possibile attribuire una percentuale superiore al 74%.

L’Organo incaricato esprimerà collegialmente il proprio motivato parere previa visita medica, ove necessaria, e contestuale esame della documentazione agli atti, con la partecipazione di uno specialista della materia. La parte privata potrà esibire memorie, perizie e certificazioni entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza e farsi assistere da un sanitario di fiducia; le parti potranno nominare propri c.t.p. La Sezione speciale trasmetterà la bozza dell’elaborato alle parti, che avranno un termine non inferiore a quindici giorni per le osservazioni, e depositerà poi la relazione definitiva.

Il provvedimento è pertanto non definitivo: sospesa ogni altra pronuncia in rito e in merito, l’eccezione di inammissibilità è respinta, è ordinato l’incombente istruttorio e le spese sono riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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