Revocazione per errore di fatto: censura di valutazione non è vizio revocatorio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 276 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. è ammessa soltanto quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso. L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva, materiale e immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa, e non in un errore di valutazione, di interpretazione o di giudizio. La contestazione relativa all’errata applicazione dell’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, come integrato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, integra un errore di diritto, non deducibile in revocazione. Il fatto storico che il giudice abbia esaminato e ritenuto irrilevante non può fondare un vizio revocatorio per omessa percezione. La disparità di trattamento prospettata, ove riconducibile a condotte applicative dell’ente previdenziale, non è imputabile al giudice e non ne inficia la decisione.

Il Fatto

Un magistrato contabile, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, ha ottenuto dall’INPS la pensione ordinaria di anzianità liquidata con il sistema retributivo puro, nella misura ritenuta minore all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Il pensionato ha contestato la determina e ha chiesto la riliquidazione con il sistema misto, in misura superiore, includendovi anche gli anni di riscatto del corso di laurea.

Dopo l’annullamento in appello della decisione di primo grado e il rinvio al giudice regionale, la domanda è stata respinta. La Sezione terza centrale di appello, con la sentenza n. 498/2023, ha confermato la correttezza dei conteggi dell’Istituto. Il pensionato ha allora proposto ricorso per revocazione, deducendo l’error facti di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c.: la Sezione non avrebbe considerato i trattamenti riservati ai colleghi con pari anzianità, né valutato le norme e le sentenze europee in materia di eguaglianza e non discriminazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello dichiara il rimedio inammissibile. La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario, ammesso solo per le circostanze tassativamente indicate dall’art. 202, comma 1, c.g.c., tutte volte a rimediare a situazioni patologiche che abbiano deviato il giudizio verso esiti ingiusti. Il comma citato richiede che la sentenza sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Il Collegio ricostruisce la nozione di errore di fatto revocatorio. Si tratta di un errore di percezione, non di valutazione: una falsa rappresentazione della realtà, oggettiva e immediatamente rilevabile, che induce il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo in realtà escluso dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. L’errore deve essere decisivo, cadere su un punto non controverso, essere evidente e autonomo. La Corte richiama il costante insegnamento di legittimità, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite n. 29571/2024, secondo cui non sono causa di revocazione né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione.

Nella specie manca qualsiasi svista percettiva. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha dato conto delle doglianze del ricorrente sui trattamenti attribuiti ad altri magistrati, esaminandole e reputandole irrilevanti ai fini del decidere. Il fatto, dunque, non è sfuggito al giudice, ma è stato oggetto di esame e di discussione tra le parti, come conferma la memoria dell’Istituto che ne ha sostenuto l’irrilevanza. Del resto, ogni trattamento pensionistico va calcolato in via autonoma, secondo le regole vigenti all’atto della cessazione; eventuali violazioni della disciplina primaria, ove poste in essere dall’ente previdenziale in favore di altri, ricadono nella responsabilità dell’Istituto e non possono indurre il giudice a perpetuare prassi applicative erronee.

Quanto al secondo profilo, la doglianza investe la pretesa mancata valutazione delle norme e delle sentenze europee: si prospetta, in realtà, una diversa interpretazione del quadro normativo di riferimento. Il ricorrente non lamenta l’errata percezione di un fatto, ma contesta il modo in cui il giudice ha letto e applicato le disposizioni sul doppio calcolo. Si tratta di errore di diritto, inammissibile in revocazione, che sottoporrebbe la questione a un ulteriore grado di giudizio.

Per completezza espositiva, e pur non essendo tenuto, il Collegio conferma la razionalità dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 e la correttezza dei conteggi. Il sistema misto proposto dal ricorrente computa due volte il medesimo periodo contributivo e applica la disposizione originaria del comma 2 dell’art. 24 d.l. n. 201/2011, ormai superata. Poiché l’importo calcolato con il metodo misto risulta sempre superiore a quello retributivo, deve trovare applicazione il trattamento minore, come disposto dalla legge. Il ricorso è pertanto inammissibile e comunque infondato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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