Conto giudiziale dei titoli azionari: legittimato è il consegnatario con disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 128 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cd. dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto privo della qualifica di consegnatario.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato un più recente orientamento contabile, in base al quale sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto — sindaco o funzionario da lui delegato — che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni delle società ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone appunto la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Di qui la conseguenza sul contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio rileva infine che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cd. dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa in ordine all’esercizio dei poteri di gestione. Alla luce di tali principi, il giudizio relativo al conto in esame è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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