Assegno di superinvalidità al dipendente dispensato per inidoneità fisica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 101 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, già dispensato dal servizio per inidoneità fisica, ha diritto all’assegno di superinvalidità di cui all’art. 15 d.P.R. n. 915/1978 quando l’infermità rientri nella Tabella E, lett. A, n. 1, annessa al medesimo testo unico, e cioè quando comporti la perdita totale della vista da entrambi gli occhi. L’accertamento dell’ascrivibilità a tale tabella è demandato al Collegio Medico Legale, il cui parere motivato, se convincente e condivisibile, integra la prova del diritto. Il riconoscimento dell’infermità nella Tabella A ai fini della pensione non esaurisce il giudizio: esso è distinto e autonomo rispetto all’accertamento richiesto per l’assegno accessorio. L’assegno decorre dalla domanda amministrativa, con maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sugli arretrati.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, era affetta da patologia dipendente da causa di servizio, accertata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dapprima ascritta alla Tabella A, VI Categoria, poi confermata in IV Categoria, veniva dichiarata permanentemente non idonea al servizio e quindi dispensata. Con una pronuncia di questa stessa Sezione era stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, con rideterminazione della categoria e decorrenza dalla cessazione del servizio.
Nel 2020 la ricorrente presentava domanda di aggravamento. La CMO di Milano riconosceva l’aggravamento e ascriveva l’infermità alla Tabella A, 1 Categoria, ma negava il diritto all’assegno di superinvalidità. La pensione veniva riliquidata senza tale assegno. Esperito inutilmente il ricorso amministrativo, la ricorrente ha adito la Corte per ottenere il riconoscimento dell’assegno di cui alla Tabella E del d.P.R. n. 834/1981, invocando la perdita totale della vista. Il Ministero e l’INPS si sono costituiti eccependo, tra l’altro, il rispettivo difetto di legittimazione passiva. La Corte ha disposto consulenza tecnica, delegando il Collegio Medico Legale.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 15 d.P.R. n. 915/1978, che riconosce agli invalidi affetti dalle lesioni o infermità elencate nella Tabella E un assegno per superinvalidità, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo e non riversibile. Il presupposto è quindi duplice: la titolarità di un trattamento pensionistico e la sussistenza di una delle fattispecie tabellari.
La Corte rileva che la ricorrente è già titolare di pensione privilegiata per patologia dipendente da causa di servizio. Il punto controverso non è l’an debeatur della pensione, ma l’accertamento del grado di menomazione richiesto dalla Tabella E. La CMO, pur riconoscendo l’aggravamento e la 1 Categoria della Tabella A, aveva omesso tale verifica, limitandosi a escludere l’assegno accessorio.
Il passaggio decisivo è la valutazione del parere del Collegio Medico Legale. Il Collegio, dopo approfondito esame della documentazione, ha concluso che la patologia, alla luce dei precedenti accertamenti, rientra tra le fattispecie di cui alla lettera A, comma 1, della Tabella E, con decorrenza dalla presentazione della domanda. La Corte giudica il parere motivato, convincente e condivisibile e ne fa proprie le risultanze, ritenendo la domanda sufficientemente dimostrata.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento dell’assegno di superinvalidità dalla data della domanda. La Corte liquida anche gli accessori, nella maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo sugli arretrati, e condanna in solido le Amministrazioni resistenti alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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