Conto giudiziale di titoli azionari reso da soggetto non legittimato: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 75 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Il conto giudiziale deve pertanto essere reso dal soggetto investito della gestione delle partecipazioni. Ne consegue che, se il conto è reso da chi non riveste tale qualità, il giudizio di conto è improcedibile per difetto di legittimazione del rendicontante. Il conto deve inoltre esporre non solo la consistenza dei titoli, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche, compresi i titoli dematerializzati.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata da un Comune, per l’esercizio di riferimento. Il conto risulta reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio la valutazione preliminare sulla procedibilità, segnalando un orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, per difetto di legittimazione del rendicontante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile — richiamata nelle pronunce sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, sez. Molise n. 64 del 2017 — individua tale soggetto in chi ha la disponibilità giuridica delle partecipazioni, non la mera detenzione materiale.

Il criterio decisivo è quindi l’esercizio dei poteri dell’azionista, per legge o per delega. La Corte richiama il principio secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. Il riferimento normativo è offerto dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Da qui la qualificazione dell’agente contabile come soggetto chiamato a un’attività di gestione e non di mera detenzione: egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Il conto, di conseguenza, deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.

La Corte precisa infine che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario e quindi non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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