Conto compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile per regolarità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 91 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La redazione d’ufficio del conto giudiziale, conseguente al mancato deposito da parte dell’agente contabile, determina in via automatica ed ineludibile la fissazione dell’udienza e l’iscrizione a ruolo del giudizio di conto, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont. Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico di chi maneggia denaro o valori di pertinenza di un ente pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi. L’accertamento della regolarità della gestione è necessario a salvaguardare gli irrinunciabili diritti patrimoniali degli enti pubblici. Ove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, e non siano mossi rilievi dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile, la Sezione approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile, titolare di una struttura ricettiva nel Comune di Cabras, in relazione all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021. Nonostante i ripetuti solleciti, l’agente non ha ottemperato all’obbligo di deposito del conto giudiziale, che è stato pertanto compilato d’ufficio dal Comune, utilizzando il modello 21, e depositato il 28.03.2023.

Il Magistrato assegnatario ha chiesto la fissazione dell’udienza. La Procura Regionale, con memoria del 03.05.2024, ha ravvisato le condizioni per il discarico. All’udienza pubblica del 14 maggio 2024 né l’amministrazione né l’agente contabile si sono costituiti; il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di conto come strumento connesso al dovere pubblico di chi, in qualità di agente contabile, svolge una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non basta a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi.

Su questa premessa si innesta la verifica della regolarità della gestione, necessaria a salvaguardare gli irrinunciabili diritti patrimoniali degli enti pubblici. Il percorso argomentativo non si sofferma su profili di danno erariale, ma si concentra sull’accertamento della corrispondenza tra gestione e conto.

Quanto al rito, la Corte richiama l’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. Ne deriva, quale diretto corollario, che la redazione d’ufficio determina in via automatica ed ineludibile l’iscrizione a ruolo. Ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, il decreto di fissazione e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati all’ente civico e, per il suo tramite, all’agente contabile nonché al Pubblico Ministero, assicurando la pienezza del contraddittorio.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio sulla documentazione in possesso del Comune, redatto sul modello 21, emerge che lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente autonomo diretto destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile.

La Sezione dichiara pertanto regolare la gestione per l’esercizio 2021, approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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