Giudizio di conto e discarico dell’agente contabile per imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 92 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto risponde al dovere pubblico di controllo sui soggetti che, in qualità di agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non è sufficiente a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi. L’accertamento della regolarità della gestione, nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione di riferimento, è necessario a salvaguardare i diritti patrimoniali degli enti pubblici. Il conto compilato d’ufficio ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile determina l’automatica iscrizione a ruolo del giudizio. Ove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, la Sezione approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile titolare di una struttura ricettiva, chiamato a rispondere in relazione all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale era stato compilato d’ufficio dall’ente locale, poiché il titolare della struttura, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva ottemperato all’obbligo di deposito.

Il magistrato assegnatario ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, richiamando l’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. La Procura regionale, con memoria, ha ravvisato le condizioni per il discarico; né l’amministrazione né l’agente contabile si sono costituiti in udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di conto come strumento di tutela del dovere pubblico di rendicontazione. La funzione dell’agente contabile comporta il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza dell’ente pubblico; il solo controllo amministrativo non assicura una garanzia obiettiva dell’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di quei fondi.

Da qui la necessità di un accertamento giurisdizionale sulla regolarità della gestione, svolto nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio tra agente contabile e amministrazione di riferimento. Tale verifica è funzionale alla salvaguardia degli irrinunciabili diritti patrimoniali degli enti pubblici.

Sul piano processuale, la Corte richiama l’art. 147, comma 4, del Codice di giustizia contabile: il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato sono stati comunicati all’ente interessato e, per il suo tramite, all’agente contabile e al Pubblico Ministero, assicurando la pienezza del contraddittorio. La redazione d’ufficio del conto, a seguito del mancato deposito, comporta in via automatica l’iscrizione a ruolo del giudizio.

Nel merito, dall’esame del conto giudiziale compilato d’ufficio emerge che lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare. La gestione relativa all’imposta di soggiorno è pertanto ritenuta regolare, con approvazione del conto e conseguente discarico dell’agente contabile, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Il discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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