Parere negativo su acquisizione indiretta di partecipazione societaria nel servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 108 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione in una società che gestisce il servizio pubblico locale è soggetto al parere della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.Lgs. n. 175/2016. L’amministrazione deve corredare l’operazione di una motivazione analitica che dia conto della necessità della scelta per il perseguimento delle finalità istituzionali, della convenienza economica e dell’avvenuta ponderazione delle soluzioni alternative. Ove il socio privato sia stato selezionato in origine mediante una gara a doppio oggetto, il successivo consolidamento della sua posizione e il mutamento della governance societaria richiedono una nuova procedura selettiva, non essendo ammesse società miste generaliste né l’attribuzione al privato della direzione effettiva di una società a controllo pubblico.

Il Fatto

Il Comune istante, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.Lgs. n. 175/2016, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società mista affidataria del servizio idrico integrato provinciale e il socio privato, già selezionato tramite gara nel 2009.

L’operazione prevede un aumento di capitale della società mista, riservato al socio industriale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di una partecipazione pari al 45% del capitale di una società neocostituita, cui il socio privato ha conferito il ramo d’azienda relativo al servizio idrico di parte del bacino provinciale. L’Ente intende così acquisire una partecipazione indiretta nella neocostituita società, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, ricordando che l’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare funzione di controllo, di cui fissa tempi, parametri ed esiti. Il parere verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il giudizio si articola su cinque parametri: necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, economicità dell’azione amministrativa e compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Ammissibilità soggettiva e oggettiva sono riconosciute, poiché l’Ente è tra le amministrazioni dell’art. 2, comma 2, lett. a), T.U.S.P. e l’operazione comporta l’assunzione della qualità di socio.

Nel merito emergono tre profili di criticità. Il primo riguarda l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica: l’unica opzione considerata è il rafforzamento della partnership con il socio privato, senza valutazione di altri operatori in possesso delle qualificazioni tecniche. Manca quindi la comparazione tra la scelta adottata e soluzioni alternative, con conseguente impossibilità di apprezzare necessità e convenienza economica.

Il secondo profilo concerne l’assenza di una gara a doppio oggetto. La Sezione richiama l’art. 17 del T.U.S.P. e la giurisprudenza amministrativa che esclude le società miste generaliste, esigendo che la partecipazione e l’affidamento siano delimitati nell’oggetto e nel tempo. Il consolidamento del ruolo del socio privato senza un nuovo confronto concorrenziale vulnera il principio di concorrenza sostanziale ed espone a profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Il terzo profilo attiene alla modifica della governance. La nuova architettura societaria attribuisce al socio privato la nomina dell’amministratore delegato, ampie deleghe gestionali e il casting vote per superare gli stalli decisionali. In tal modo la direzione e la gestione di una società a controllo pubblico passano di fatto al privato, con direzione e coordinamento del medesimo e rinuncia dei soci pubblici ai poteri di controllo funzionali alla cura degli interessi della comunità.

La Sezione conclude rilevando che l’esternalizzazione presuppone l’influenza dominante pubblica e che la disciplina dei patti parasociali conferma l’obbligo di formalizzare strumenti di controllo. L’operazione determina inoltre l’opzione per una nuova forma di gestione, che richiederebbe l’intervento dell’ente di governo d’ambito. Il parere è dunque negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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