Contrassegno invalidi: sosta in originale e pedaggio dovuto (Cass. civ. Sez. II n. 6892 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone disabili e l’accesso alle zone soggette ad autorizzazione presuppongono non solo il possesso, ma anche l’esposizione in originale del contrassegno invalidi di cui all’art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, non essendo sufficiente l’esibizione di una fotocopia. La riconsegna dell’originale all’amministrazione per il rinnovo non scusa la condotta, essendo onere del titolare richiedere un titolo temporaneo, un duplicato o altro equipollente da utilizzare in originale, o provare che l’indisponibilità sia dipesa da cause non superabili. Nel testo applicabile alla data della contestazione, la titolarità del contrassegno non esenta dal pagamento della tariffa nelle aree di sosta a pagamento, non potendosi invocare l’esigenza di favorire la mobilità. Tale gratuità è stata prevista solo dal comma 3-bis dell’art. 181 cod. strada, con effetto dall’1.1.2022.
Il Fatto
Il ricorrente si era visto irrogare due sanzioni amministrative: la prima per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo, la seconda per aver lasciato il veicolo nello spazio riservato alla sosta dei veicoli delle persone invalide senza esporre il relativo contrassegno. L’opposizione proposta avverso i provvedimenti veniva respinta in primo grado e la decisione era confermata dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3723/2019.
Il giudice d’appello aveva ritenuto che la sosta in zona regolamentata presupponga il titolo autorizzatorio e che il contrassegno invalidi non esoneri dal relativo onere, poiché dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico. Aveva inoltre affermato che, per fruire del parcheggio riservato, è necessario esibire il contrassegno in originale, osservando che la fotocopia esibita in attesa di rinnovo confermava l’assenza di autorizzazione al momento del fatto. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 381 d.P.R. n. 495/1992, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato che l’originale era stato riconsegnato su richiesta delle autorità competenti per perfezionare il rinnovo e che il contrassegno era ancora efficace alla data della contestazione. Il motivo è infondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 188 cod. strada subordina la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, mentre l’art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, come modificato dal d.P.R. n. 151/2012, impone che, in caso di utilizzazione, il contrassegno sia esposto in originale e in modo chiaramente visibile per i controlli. Il contrassegno è strettamente personale e valido su tutto il territorio nazionale, ma solo l’uso dell’originale consente di evitare o contenere gli abusi, poiché l’eventuale duplicazione è di ostacolo ai controlli, specie in caso di sosta in assenza del titolare.
La riconsegna dell’originale non è prescritta né indispensabile sin dalla presentazione della domanda di rinnovo, ma solo al momento del rilascio della nuova autorizzazione. Le procedure di rinnovo spesso contemplano la consegna di una fotocopia o il rilascio di un titolo provvisorio proprio per evitare soluzioni di continuità: è dunque onere del titolare attivarsi per ottenere un titolo temporaneo o un duplicato, oppure provare, secondo i principi generali, l’indisponibilità per cause non superabili.
Il secondo motivo lamentava che il Tribunale avesse escluso la legittimità del parcheggio gratuito negli spazi a pagamento in assenza di posti riservati disponibili. Anche questo motivo è infondato. Nel testo applicabile alla data della contestazione, l’art. 188 cod. strada non prevedeva alcuna esenzione dal pagamento del pedaggio, e la facoltà di sosta gratuita è stata introdotta solo dal comma 3-bis dell’art. 181 cod. strada, con effetto dall’1.1.2022, dunque in epoca successiva all’infrazione. La Corte ribadisce che dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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