Ricorso in cassazione inammissibile se omette chiara esposizione fatti e motivi (Cass. civ. Sez. III n. 15153 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non contenga la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione dei motivi, né la chiara e sintetica esposizione dei motivi con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, è inammissibile a norma dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., poiché tali requisiti di contenuto-forma non costituiscono mero formalismo ma sono funzionali al giudizio di legittimità. La partecipazione alla decisione del giudice incompatibile, pur dopo la Corte cost. n. 45 del 2023, non determina di per sé la nullità della decisione se non sia stata preventivamente proposta l’istanza di ricusazione. La violazione del termine di cui all’art. 557, comma 2, cod. proc. civ. va fatta valere con l’eccezione di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. e col reclamo, restando estranea al giudizio di legittimità la deduzione della forma del pignoramento, riservata all’opposizione agli atti esecutivi.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare il debitore escusso chiedeva dichiararsi l’estinzione del processo esecutivo per violazione dell’art. 557 cod. proc. civ. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza e il conseguente reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. era rigettato dal tribunale. La Corte d’appello confermava il rigetto.
Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, incentrati sulla incompatibilità del giudice che aveva deciso il reclamo e su asserite violazioni in tema di forma del pignoramento e di condanna alle spese. Resisteva con controricorso la società mandataria del creditore procedente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’atto introduttivo non rispetta le disposizioni dell’art. 366 cod. proc. civ. sui requisiti di contenuto-forma. Tali prescrizioni non sono mero formalismo: sono funzionali al giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito ma analisi delle specifiche critiche in diritto rivolte alla sentenza impugnata.
In concreto, il ricorso si dilunga per 45 pagine, le prime 21 delle quali nella narrazione di vicende di merito in larga parte irrilevanti, con parentesi, grassetti e commenti interposti. Già dalla rubrica dei motivi emerge l’affermazione della violazione di eterogenee disposizioni, in un cumulo pressoché inestricabile e spesso privo di attinenza al decisum del giudice del merito.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la Corte cost. n. 45 del 2023 non può essere invocata per inficiare la decisione del tribunale in composizione collegiale sul reclamo: come già rilevato dalla Corte d’appello con affermazioni non censurate, non è stata avanzata alcuna istanza di ricusazione del giudice incompatibile, adempimento indispensabile per denunciare in sede di gravame la violazione della regola processuale. Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. 1 n. 25251 del 2024 e Cass. Sez. 1 n. 10492 del 2019.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la violazione del termine di cui all’art. 557, comma 2, cod. proc. civ. integra una ipotesi tipica di estinzione del processo esecutivo, da far valere con l’art. 630 cod. proc. civ. e, in caso di rigetto, col reclamo, mentre la denuncia della violazione della forma del pignoramento o della tardività della nota di trascrizione impone l’opposizione agli atti esecutivi, come confermato dalle citate Cass. Sez. 3 n. 3494 del 2025 e Cass. Sez. 3 n. 6873 del 2024.
Il terzo motivo, relativo alle spese e al contributo unificato, è del pari inammissibile: la condanna alle spese è mera conseguenza della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non può formare oggetto di impugnazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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