Motivazione apparente sulla proroga del trattenimento dello straniero al CPR (Cass. civ. Sez. I n. 6605 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, la decisione del Giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga e senza esaminare le deduzioni difensive, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità. Il trattenimento costituisce misura di privazione della libertà personale realizzabile solo in presenza delle condizioni legislativamente previste, secondo una scansione temporale rigidamente predeterminata: l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti, dovendo accertare la specificità dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Roma, con decreto pubblicato il 27.04.2023, ha convalidato la prima proroga, per trenta giorni, del trattenimento presso il CPR di Roma, richiesta dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, in esecuzione dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, notificato allo straniero dopo il rilascio dal CPR.

Il provvedimento di convalida si fonda sul rilievo che lo straniero non ha un lavoro, né un posto dove vivere, né ha costruito uno stile di vita tale da potersi ritenere inserito regolarmente nel territorio nazionale. Avverso tale pronuncia lo straniero propone ricorso per cassazione per vizio di motivazione e omessa considerazione delle deduzioni difensive, tra cui la dedotta illegittimità derivata del decreto espulsivo presupposto.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la censura. Il provvedimento impugnato trascura del tutto sia l’esame delle deduzioni difensive dello straniero, sia la verifica degli stessi presupposti della proroga richiesta dal Questore. Emerge così un difetto radicale del controllo giurisdizionale sulla misura limitativa della libertà personale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, è legittimamente realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019). In ragione della natura inviolabile del diritto inciso e della riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti. Ne consegue che la motivazione del provvedimento di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

La Corte richiama inoltre il principio per cui la decisione del Giudice di pace che si limiti al mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra motivazione apparente (Cass. n. 30178/2023). Quanto ai parametri del rischio di fuga, si ribadisce che l’assenza di radicamento sul territorio e l’indisponibilità di mezzi economici non rilevano di per sé, dovendosi procedere a valutazione caso per caso (Cass. n. 21423/2016).

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è cassata senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla proroga del trattenimento. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione avanzata dal difensore non costituisce implicita rinuncia al beneficio. Poiché è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, che dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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