Contratto autonomo di garanzia e clausola a prima richiesta: fideiussione (Cass. civ. Sez. III n. 678 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di pagamento “a prima richiesta” è compatibile con la fideiussione e ne costituisce, al più, deroga all’art. 1957 cod. civ., traducendosi nell’esonero dall’obbligo di preventiva escussione del debitore principale. Il contratto autonomo di garanzia esige, invece, la pattuizione della clausola “senza eccezioni”, strutturalmente incompatibile con l’accessorietà fideiussoria. Ove la garanzia risulti proposta con più clausole modificative degli accordi generali precedenti, l’ermeneutica non può frazionarsi: non è configurabile la conclusione del contratto se non vi è accordo su una delle clausole proposte, ritenute dal giudice di merito non secondarie. In sede di legittimità, la mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito non integra censura ammissibile, quando quest’ultima sia una delle plausibili letture della clausola.
Il Fatto
La società ricorrente, mandante di una banca, agiva per l’escussione di una garanzia rilasciata in relazione a un’operazione di leasing immobiliare finanziato a una società. La garanzia era prestata da una cooperativa di garanzia fidi, che chiamava in causa la società finanziata per l’eventuale regresso.
Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando il negozio collaterale come contratto autonomo di garanzia, alla luce delle modificazioni intervenute nel 2011 rispetto alla convenzione generale del 2005. La Corte d’appello riformava, qualificando il rapporto come fideiussione e riducendo l’importo garantito al 20% dell’insolvenza. Avverso tale decisione la società ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1362 cod. civ., sostenendo che la clausola “a prima richiesta”, unita alla deroga espressa sulla tipologia e sulla percentuale di rischio, integrasse gli indici letterali e univoci del contratto autonomo di garanzia. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
Il collegio osserva, in primo luogo, che la ricorrente non indica quale interesse persegua la censura, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto operante la deroga all’art. 1957 cod. civ. proprio in forza della clausola a prima richiesta, senza che tale passaggio sia stato censurato. In secondo luogo, richiamando Cass., Sez. U., n. 3947 del 2010, ribadisce che è qualificabile come contratto autonomo di garanzia solo il negozio in cui sia pattuita anche la clausola di pagamento “senza eccezioni”, qui assente, poiché è tale previsione a essere strutturalmente incompatibile con l’accessorietà fideiussoria. Richiama altresì Cass. n. 16825 del 2016, secondo cui la clausola “a prima richiesta” è compatibile con la fideiussione.
In terzo luogo, la Corte ribadisce che le censure sull’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte e quella accolta dal giudice di merito, dovendo quest’ultima essere solo una delle plausibili letture (richiamando Cass. n. 28319 del 2017).
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte rileva che la Corte territoriale, ammettendo che la specifica dell’ammontare del capitale su cui computare la percentuale potesse essere una proposta di modifica degli accordi del 2005, ha poi escluso la conclusione dell’accordo per difetto di conferma nella risposta della cooperativa. Così facendo, però, ha errato nel ritenere concluso il contratto fideiussorio, non essendovi accordo sul rilascio della garanzia unitamente alla clausola “a prima richiesta”, parimenti proposta e modificativa degli accordi generali precedenti, ritenuta per converso accettata. L’ermeneutica negoziale è inscindibilmente legata alla ricostruzione del perfezionamento del negozio, non potendosi frazionare la corrispondenza delle volontà su parti ritenute dallo stesso collegio di merito tutt’altro che secondarie (cfr. Cass. n. 13610 del 2020). Il terzo motivo è rimasto assorbito, essendo la statuizione sugli interessi legata a quella sull’insolvenza convenzionalmente determinata.
Nota della Redazione
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