Prova contraria e presunzioni bancarie nei prelevamenti: l’indicazione del beneficiario non è sufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 1430 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 pone una presunzione legale relativa che tutti i movimenti sui conti correnti del contribuente, sia gli accrediti sia gli addebiti, siano riferiti all’attività economica: i primi quali ricavi, i secondi quali corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione. La prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto la dimostrazione che i singoli movimenti siano già stati considerati nella determinazione della base imponibile o che siano estranei alla produzione del reddito. Con specifico riguardo ai prelevamenti, l’indicazione del soggetto beneficiario è necessaria ma non sufficiente a vincere la presunzione, dovendo comunque il contribuente dimostrare che le somme prelevate siano di provenienza e destinazione estranee all’attività d’impresa o già considerate nella determinazione della base imponibile. Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di c.d. “doppia conforme”, ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., senza che il ricorrente indichi e dimostri le differenze tra le ragioni di fatto delle due pronunce di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui contestava al contribuente un reddito d’impresa non dichiarato, derivante dall’esercizio di un’attività di compravendita di immobili, applicando la redditività del 20% alla somma delle operazioni bancarie non giustificate in entrata e in uscita su conti correnti a lui intestati o riconducibili, oltre a un reddito da capitale per ulteriore attività di intermediazione finanziaria.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente, che proponeva appello. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ribadendo l’insufficienza della ricostruzione delle movimentazioni proposta dal contribuente a vincere la presunzione legale di riconducibilità all’attività d’impresa dei versamenti e prelievi operati sui conti correnti. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il primo. L’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, preclude la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto. Il ricorrente ha l’onere di dedurre e dimostrare le differenze tra le due pronunce, onere non assolto nel caso di specie.
Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che la presunzione legale sui movimenti bancari opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti, e la prova contraria non si esaurisce nell’indicazione del beneficiario delle somme prelevate. Tale indicazione è necessaria per ricostruire l’effettiva destinazione delle somme, ma non sufficiente: il contribuente deve comunque dimostrare che si tratti di somme di provenienza e destinazione estranee all’attività d’impresa o già considerate nella base imponibile. La sentenza impugnata, che aveva valutato come non pertinente la produzione documentale del contribuente, non si è discostata da tali principi, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha precisato che l’estensione della presunzione ai conti correnti intestati a terzi, su cui il contribuente abbia concretamente operato anche per delega, non richiede un riesame del materiale probatorio in sede di legittimità. La censura sulla percentuale di redditività applicata non ribalta l’onere della prova, attenendo a una valutazione di fatto del giudice di merito. Quanto al sesto motivo, la tassazione delle somme come reddito d’impresa e poi come reddito da capitale per l’attività di intermediazione finanziaria non è contraddittoria, ma concerne la diversa natura dei proventi reimpiegati.
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Nota della Redazione
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