Nullità della fideiussione e provvedimento Banca d’Italia: non è fatto notorio (Cass. civ. Sez. III n. 34049 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non integra gli estremi del fatto notorio e, in quanto atto amministrativo, deve essere prodotto in giudizio dalla parte che ne invochi i benefici, senza possibilità di equipollenti. La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché la parte abbia tempestivamente allegato i fatti costitutivi del vizio e abbia prodotto il provvedimento sanzionatorio, la cui efficacia è circoscritta al periodo oggetto dell’istruttoria amministrativa.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito bancario proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di alcuni fideiussori, i quali eccepivano l’invalidità dell’obbligazione fideiussoria per violazione della normativa antitrust, trattandosi di garanzia riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale rigettava le opposizioni, ma la Corte d’appello, ritenendo l’eccezione ammissibile ancorché non formulata in primo grado, dichiarava la nullità parziale della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. e la decadenza della banca dall’azione, qualificando il provvedimento sanzionatorio come fatto notorio non bisognevole di produzione. La società cessionaria proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminato preliminarmente il settimo motivo, lo dichiara inammissibile: la censura sull’interpretazione del contratto non si confronta con l’iter argomentativo del giudice di merito ma contrappone una diversa ricostruzione, sollecitando un non consentito riesame del merito. La qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus resiste alle critiche, essendo la garanzia riferita a tutte le obbligazioni, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura; né la clausola “a prima richiesta” vale a configurare un contratto autonomo di garanzia, dovendosi accertare la relazione causale tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia.

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014 in tema di rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali: nel giudizio di appello il giudice ha facoltà di rilevare la nullità non rilevata in primo grado, ma solo se i fatti costitutivi del vizio siano già stati tempestivamente allegati. L’esercizio del potere officioso non può consentire alla parte di aggirare le preclusioni quando gli elementi fattuali avrebbero potuto e dovuto essere allegati. Nella specie, il controricorrente avrebbe dovuto allegare i fatti costitutivi della nullità, essendo il contratto, la modulistica e la delibera della Banca d’Italia noti e a disposizione delle parti.

La Corte censura l’affermazione secondo cui il provvedimento sanzionatorio sarebbe un fatto notorio. L’atto amministrativo, espressione di potestà provvedimentale, non rientra tra le fonti del diritto e non è soggetto al principio iura novit curia ex art. 113 cod. proc. civ., sicché la parte interessata è onerata della produzione, insuscettibile di equipollenti. La notorietà, derogatoria del principio dispositivo, va intesa in senso rigoroso e non può essere estesa a un atto che richiede specifiche nozioni; il fatto che il provvedimento sia stato posto a base di pronunce delle Sezioni Unite ne esclude per definizione il carattere notorio.

Fondati sono anche il secondo e il terzo motivo. La rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie: l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; la natura della fideiussione; l’epoca di stipulazione, che deve essere compresa nell’ambito temporale dell’accertamento amministrativo; il contenuto delle clausole e la loro corrispondenza con quelle sanzionate; la concreta ricaduta della nullità sul debito. La Corte d’appello ha invece rilevato la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato il 28 settembre 2006, in epoca successiva al periodo ottobre 2002-maggio 2005 oggetto dell’istruttoria, omettendo di verificare se fosse stata fornita la prova di un’intesa anticoncorrenziale attuale o di una prassi contrattuale diffusa violatrice dell’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.

Conseguentemente la Corte accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbiti il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo, inammissibile il settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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