Contratto di formazione e lavoro e riduzione del premio di produzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19848 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, la clausola della contrattazione collettiva che riserva il mantenimento integrale di determinate voci retributive soppresse o ridotte ai soli dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di stipula dell’accordo, escludendone i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. La trasformazione di quest’ultimo in rapporto a tempo indeterminato rende utile l’anzianità maturata anche ai fini economici, ma non retrodata la natura del rapporto: per tutto ciò che non dipende dall’anzianità, il lavoratore deve considerarsi neo-assunto. Ne consegue che, in difetto di percezione consolidata delle voci in contestazione, non sussiste alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da conservare, senza che ciò integri discriminazione né contrasto con la disciplina unionale sul lavoro a tempo determinato.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale e successivamente transitato, per cessione di ramo d’azienda, alle dipendenze della società datrice di lavoro, ha agito per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive sul premio di produzione. Il premio, previsto da accordi aziendali e confluito in un’unica voce, era stato corrisposto in misura ridotta del 25% rispetto all’importo asseritamente spettante.

Il lavoratore ha fondato la domanda sull’accordo di secondo livello applicabile, sostenendo che la riduzione riguardava i soli assunti in epoca successiva alla stipula dell’accordo e non poteva quindi operare nei suoi confronti, avendo egli maturato l’assunzione in data anteriore. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, in continuità con un orientamento consolidato formatosi su fattispecie analoghe relative a voci retributive di settore, ha giudicato legittime le clausole collettive che escludono il mantenimento di determinati elementi salariali, ridotti o soppressi, in favore dei dipendenti che alla data di stipula degli accordi erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e non avevano mai percepito quel trattamento.

Il ragionamento non nega l’utilità dell’anzianità maturata durante il periodo di formazione: la trasformazione del rapporto fa retroagire alla stipula gli istituti legati all’anzianità, come gli scatti. La Corte ha però ribadito che il contratto di formazione e lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua specificità di contratto a causa mista, e che la successiva conversione non muta la natura originaria del rapporto. Al di fuori degli istituti anzianità-dipendenti, il lavoratore deve considerarsi neo-assunto.

Da qui la conseguenza decisiva: poiché le voci in contestazione non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata al lavoratore, nel momento della loro riduzione non si profilava alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da conservare. L’esclusione non incide sulla conservazione dell’anzianità di servizio e non integra pertanto un trattamento discriminatorio.

La Corte ha inoltre escluso il contrasto con la disciplina unionale sui contratti a tempo determinato. La fattispecie non riguarda un’indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità e la clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro inserito nella direttiva 1999/70/Ce riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto all’applicazione ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato.

Assorbite le eccezioni della controricorrente, il ricorso è stato respinto, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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