Risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi anche per iscrizioni anteriori al 1982 (Cass. civ. Sez. 3 n. 14392 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a coloro che si siano iscritti alla scuola di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983. L’obbligo di corrispondere una remunerazione adeguata sorge infatti, per effetto della direttiva 82/76/CEE, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione, individuata nel 1° gennaio 1983, e opera fino alla conclusione del corso di specializzazione. Il risarcimento è pertanto dovuto esclusivamente per il periodo intercorrente tra tale data e la fine della formazione.
Il Fatto
Una medico, iscrittasi a una scuola di specializzazione nel 1981, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante il corso. La ricorrente sosteneva che le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata retribuzione per i frequentanti, obbligo che l’Italia aveva adempiuto in modo tardivo e parziale solo con la legge n. 257/1991.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettarono la domanda sul presupposto che l’iscrizione alla scuola fosse avvenuta prima che l’obbligo di remunerazione divenisse cogente per lo Stato italiano. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2022, resa nella causa C-590/20, alla quale la stessa Cassazione aveva sottoposto la questione con ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020.
La Corte di giustizia ha chiarito che la situazione di un medico iscrittosi prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, i cui effetti futuri sono però disciplinati dalla direttiva stessa. Ne consegue che qualsiasi formazione iniziata nel corso del 1982 deve essere remunerata per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione, e tale obbligo vale anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva.
La Corte ha precisato che tale principio è già stato recepito dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022 hanno riconosciuto il diritto al risarcimento anche per le iscrizioni anteriori all’anno accademico 1982-1983, limitando però il risarcimento al periodo tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. Nel caso di specie, l’iscrizione avvenuta nel 1981 non preclude quindi il diritto, che permane per la porzione di corso successiva alla scadenza del termine di recepimento.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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