Contributo di solidarietà sugli enti previdenziali privatizzati: illegittimo (Cass. civ. Sez. V n. 9588 del 12.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

Il Fatto

Un professionista, titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, lamentava di avere subito sulle rate di pensione la trattenuta del contributo di solidarietà. Chiedeva al Tribunale di Padova di dichiarare illegittime le trattenute, in quanto disposte in violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013, con riferimento all’art. 22 del regolamento della Cassa e alle delibere che avevano disciplinato il prelievo per i quinquenni successivi.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava illegittime le trattenute a titolo di fondo di solidarietà e condannava la Cassa alla restituzione. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, contestando la declaratoria di illegittimità del contributo e la qualificazione del termine prescrizionale applicabile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente censura la decisione di merito per avere affermato un presunto principio di intangibilità del trattamento pensionistico. Il Collegio richiama il quadro normativo invocato e l’autonomia normativa della Cassa, ma rileva che su tale questione esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già espresso con la pronuncia Cass. 31875/2018 e confermato dai più recenti arresti Cass. 20684/2024, 20694/2024 e 20710/2024, da considerarsi diritto vivente.

Secondo tale indirizzo, gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, neppure per assicurare l’equilibrio di bilancio, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Un siffatto prelievo, qualificato come contributo di solidarietà, non incide sui criteri di determinazione della pensione ma opera su un diritto già acquisito, risultando incompatibile con il principio del pro rata. Esso integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Il Collegio dichiara di voler dare continuità a questo orientamento, richiamando le argomentazioni delle decisioni citate, che valgono a ricostruire il quadro normativo e a confermare l’illegittimità del contributo applicato dalla Cassa. Il primo motivo è pertanto ritenuto infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte esamina la contestazione sul termine prescrizionale. La ricorrente sosteneva l’applicabilità della prescrizione quinquennale, mentre la sentenza impugnata aveva confermato quella ordinaria. Il Collegio ribadisce che, in materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., con richiamo a Cass. 31527/2022. Anche il secondo motivo è infondato.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, essendo stato deciso conforme alla giurisprudenza della Corte. Seguono la condanna del ricorrente alle spese e l’applicazione delle sanzioni del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., per l’esito del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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