Contributi comunitari indebiti e dolo: revoca totale e risarcimento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 86 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari in agricoltura, l’inserimento nelle domande di aiuto di terreni di cui il richiedente non abbia la giuridica disponibilità, con indicazione di un titolo di conduzione inesistente e di una destinazione difforme da quella catastale, integra condotta antigiuridica dolosa e cagiona danno erariale risarcibile. Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013, la dichiarazione fraudolenta comporta la revoca totale dei benefici, a prescindere dall’estensione delle particelle falsamente dichiarate, non essendo previsti margini di tolleranza. Sussiste la giurisdizione contabile per il danno conseguente all’indebita percezione, atteso il rapporto di servizio che si instaura tra amministrazione erogatrice e privato percettore con la domanda di aiuto. Il diritto alla restituzione non è impedito dalla circostanza che taluni terreni fossero legittimamente detenuti, poiché la norma sanziona la dichiarazione mendace in sé.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo, rappresentando che lo stesso aveva beneficiato indebitamente di contributi comunitari erogati da ARCEA per complessivi euro 272.056,24 nel periodo 2016-2021. Secondo l’accusa, il convenuto aveva inserito nel proprio fascicolo aziendale terreni di proprietà di terzi, dei quali non aveva la giuridica disponibilità, indicando inoltre una destinazione d’uso difforme da quella risultante dalle visure catastali.

La vicenda era emersa nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria avviate su denuncia della proprietaria dei fondi, che aveva dichiarato di non aver mai conosciuto il convenuto né stipulato alcun contratto di conduzione. Esperito l’invito a dedurre, le giustificazioni difensive non erano state ritenute idonee a superare gli addebiti, e la causa è pervenuta alla decisione della Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93, comma 5 c.g.c., rilevato che lo stesso aveva eletto domicilio presso il difensore nel corso della fase istruttoria e che nessuno è comparso all’udienza.

Nel merito, la Corte ha anzitutto affermato la giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 3100/2022, n. 30526/2021 e n. 6461/2020) e la costante giurisprudenza della stessa Corte dei conti. Con la domanda di aiuto comunitario il privato si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici primari, con la conseguente instaurazione di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice.

Quanto al profilo obiettivo, il Collegio ha accertato che il convenuto aveva indicato nelle domande terreni censiti al catasto dei quali non vantava alcun valido titolo di conduzione, appartenenti a terzi ignari, rappresentando una realtà non conforme al vero anche sotto il profilo della destinazione d’uso. Tali dichiarazioni non veritiere hanno indotto in errore ARCEA e determinato l’erogazione di somme ab initio non spettanti, costitutive di danno erariale.

La Corte ha respinto la tesi difensiva fondata sull’art. 1-bis, comma 12, del D.L. n. 91/2014: l’esonero dall’obbligo di disporre del titolo di conduzione opera al solo fine della costituzione del fascicolo aziendale, restando ferma la necessità di un valido titolo per la legittima detenzione dei terreni. Ha inoltre chiarito che la circostanza che alcune particelle fossero legittimamente detenute è irrilevante, poiché l’art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013 sanziona la dichiarazione fraudolenta in sé e impone la revoca totale del contributo.

Sul piano subiettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo, desumendolo dalla preordinazione della condotta: il convenuto aveva dichiarato la conduzione di terreni di proprietà aliena e una destinazione diversa da quella catastale al fine di ottenere il beneficio, sapendo di non possedere i requisiti richiesti. La condotta ha determinato uno sviamento di risorse pubbliche dalla destinazione assegnata, con conseguente condanna al risarcimento integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *