Responsabilità erariale, immedesimazione organica e prescrizione nei rapporti tra società (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 90 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, in virtù del principio di immedesimazione organica, la società risponde civilmente degli illeciti commessi dal proprio amministratore nell’esercizio delle sue funzioni, anche se posti in essere con dolo o abuso di potere, purché l’atto si manifesti come esplicazione dell’attività sociale e risponda, anche indirettamente, all’oggetto sociale. Ne consegue la piena legittimazione passiva della società rispetto all’azione erariale, restando la mancanza di vantaggi una questione di merito. Sul piano processuale, l’art. 90 c.g.c. impone al convenuto di costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, per proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio: l’eccezione di prescrizione sollevata tardivamente è inammissibile e quella proposta da un condebitore solidale non giova agli altri. La prescrizione dell’azione erariale decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno secondo ordinaria diligenza, che può prescindere dalle indagini penali.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato un imprenditore, in proprio e quale amministratore di due società operanti nel trasporto passeggeri, e le due compagini societarie, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di oltre quattro milioni di euro in favore della Regione. L’addebito riguarda contributi pubblici percepiti per l’acquisto di autobus nell’ambito del piano regionale di sostituzione dei mezzi e per il rinnovo contrattuale del personale del trasporto pubblico locale.
Secondo l’accusa, gli autobus finanziati e vincolati al servizio regionale sarebbero stati impiegati su tratte interregionali da una delle società, con utilizzo di personale dell’altra; la Regione avrebbe inoltre negato di aver mai concesso la deroga al vincolo settennale previsto dalla normativa regionale. Le società si sono costituite eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione. Il Collegio, ritenuta la necessità di integrazioni istruttorie, ha pronunciato sentenza non definitiva sulle sole eccezioni in rito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società beneficiaria dei contributi. Ha ricordato che, per il consolidato orientamento di legittimità, la società risponde degli illeciti del proprio organo amministrativo in forza del rapporto di immedesimazione organica, che non viene meno per il carattere doloso o abusivo della condotta, salvo che l’atto sia estraneo all’azione sociale e non risponda ad alcun interesse riconducibile all’oggetto sociale.
Nel caso concreto, l’amministratore aveva disposto delle risorse strumentali e umane della società in contesti afferenti alla sua attività, sicché la relazione funzionale rende la compagine compartecipe dell’operato della persona fisica e la legittima a rispondere. L’eventuale assenza di vantaggi costituisce profilo sostanziale, da scrutinare nel merito.
Passando alla prescrizione, il Collegio ha distinto la posizione dei convenuti tardivamente costituitisi da quella della società tempestivamente comparsa. Per i primi, la costituzione intervenuta il giorno anteriore all’udienza, oltre il termine di cui all’art. 90 c.g.c., ha determinato la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, compresa quella di prescrizione, non valendo la precedente proposizione in sede di deduzioni.
Quanto alla società tempestivamente costituita, la Sezione ha accolto l’eccezione. Ha richiamato il principio per cui l’eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale non giova agli altri, trattandosi di eccezione personale. Nel merito ha applicato l’art. 2935 cod. civ.: la prescrizione decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno secondo ordinaria diligenza, che può prescindere dalle indagini penali.
La notizia di danno della Guardia di Finanza, pervenuta alla Procura contabile nell’8 febbraio 2016, conteneva già ogni dettaglio essenziale della fattispecie dannosa. Poiché il primo atto interruttivo è del 23 gennaio 2023, il diritto al risarcimento verso la società è risultato integralmente prescritto. Le spese sono state rimesse alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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