Dolo e colpa grave del CAA nella percezione indebita di aiuti agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 87 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione di aiuti agricoli a valere sul fondo FEAGA, la falsità del titolo di conduzione dei terreni integra il dolo del beneficiario, con esclusione totale dal contributo e obbligo di restituzione integrale, a prescindere dall’entità delle superfici illegittimamente dichiarate. Ai sensi dell’art. 60 del regolamento n. 1306/2013, il semplice dolo è sufficiente a determinare la perdita del beneficio. Il Centro di assistenza agricola, quale incaricato di pubblico servizio, assume la responsabilità dell’accertamento del titolo di conduzione e della regolarità formale della domanda; l’omessa verifica integra colpa grave e concorre a cagionare il danno erariale. L’eventuale azione amministrativa di recupero non preclude quella erariale, dovendo l’amministrazione tener conto, in sede esecutiva, delle somme già recuperate.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’azienda agricola, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale di € 24.457,59 in favore dell’organismo pagatore regionale, per indebita percezione di benefici del regime di sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul FEAGA. Le contestazioni riguardano la campagna agricola 2015. Il convenuto, nella Domanda Unica di Pagamento, avrebbe falsamente dichiarato di condurre 69 particelle, mentre soltanto il 5% dei terreni — pari a 2,80 dei 49,01 ettari complessivi — era nella sua effettiva disponibilità.
Nel giudizio è stata chiamata la titolare del Centro di assistenza agricola, alla quale si contesta di aver compilato e inoltrato la domanda omettendo ogni controllo. La causa giunge alla Sezione dopo la declaratoria di nullità della prima notificazione alla convenuta e la successiva rinnovazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, ritenendola irreperibile dopo l’esito negativo dei tentativi di notificazione presso l’ultima residenza conosciuta e la sede del Centro di assistenza agricola, trasferitosi in luogo sconosciuto.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto non genuino il contratto di comodato prodotto dal beneficiario a giustificazione della conduzione dei terreni. Il documento risulta stipulato il 5 maggio 2014 con un soggetto che aveva cessato il ruolo di legale rappresentante della società concedente circa dieci anni prima; reca un timbro obsoleto e una sigla illeggibile, in luogo di una vera firma; non allega i documenti di identità dei contraenti e non è mai stato registrato. Tali circostanze costituiscono, per il Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti della falsità del titolo.
Il quadro è confermato dalle dichiarazioni del consulente della società proprietaria, il quale ha escluso l’esistenza di contratti di affitto o comodato, anche verbali, anteriori al 2016, e dalla comunicazione del Consorzio regionale, che ha negato di aver mai concesso l’area in comodato al convenuto. Una ulteriore particella dichiarata non è risultata censita in catasto.
La Corte ha quindi qualificato la condotta come dolosa, ravvisando la coscienza e volontà di dichiarare la conduzione di terreni sui quali il convenuto sapeva di non avere alcun diritto. Ha richiamato l’art. 60 del regolamento n. 1306/2013, che esclude i benefici in caso di creazione artificiale delle condizioni richieste, precisando che il dolo determina l’esclusione totale e la restituzione integrale, senza rilievo per l’entità delle superfici illegittimamente dichiarate.
Quanto alla posizione dell’operatrice del Centro di assistenza agricola, la Sezione ha ricostruito il quadro dei doveri imposti dall’art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999 e dal d.m. 27 marzo 2008, che attribuiscono ai CAA la responsabilità dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione. Poiché all’accettazione della domanda consegue l’immediata erogazione del contributo, l’operatrice avrebbe dovuto rilevare l’assenza della documentazione giustificativa e non validare le schede. La sua omissione integra colpa grave e ha concorso a cagionare il danno. La Corte ha infine precisato che il recupero in via amministrativa non pregiudica l’azione erariale, fermo l’obbligo di detrarre le somme già recuperate in sede esecutiva.
Nota della Redazione
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