Contributi ex Enpals anche per palestre e sale fitness (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8636 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B) del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, come specificato dal DM 15 marzo 2005 n. 17454, gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi, che sono pertanto soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione Enpals, ora confluita in Inps. La nozione di impianto sportivo comprende tutte le strutture organizzate e gestite per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo. Non sono pertanto escluse dall’obbligo contributivo le palestre che svolgano attività estetica o di recupero motorio. L’eventuale esenzione dall’obbligo contributivo è subordinata alle rigorose condizioni di cui all’art. 67 TUIR lett. m), il cui onere probatorio grava su chi la invoca.

Il Fatto

L’Inps notificava a una società esercente attività di palestra e centro benessere un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione ex Enpals, quantificati in oltre 273.000 euro. L’Istituto previdenziale, sulla base di un verbale ispettivo, assumeva che l’attività dovesse essere riqualificata come sportiva e che i lavoratori autonomi preposti ai corsi avessero operato all’interno di un impianto sportivo, con conseguente assoggettamento alla disciplina contributiva dei lavoratori dello spettacolo.

Il Tribunale accoglieva il ricorso della società e annullava l’avviso di addebito. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 558/2018, rigettava il gravame dell’Inps, rilevando la prevalenza di attività estetiche o di recupero motorio e negando che i locali gestiti costituissero un impianto sportivo, in quanto non ospitavano manifestazioni sportive né pubblico. Avverso tale pronuncia l’Inps ricorreva per cassazione con un unico motivo, per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dall’art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, ratificato con modificazioni dalla legge n. 2388/1952, che al n. 21 prevedeva l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli addetti ad impianti sportivi. Tale previsione, come precisato da Cass. n. 11375 del 2020, ha costituito un’estensione della tutela previdenziale rispetto allo stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo.

La legge n. 289/2002, art. 43, comma 2, ha poi sostituito il citato art. 3, comma 2, rimettendo a un decreto ministeriale l’adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e la ridefinizione dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals. In forza di tale delega è intervenuto il DM 15 marzo 2005 n. 17454, che ha ricompreso nell’ambito della tutela previdenziale gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 41397 del 2021, secondo cui tali soggetti sono in via generale destinatari dell’obbligo assicurativo presso la gestione Enpals, ora confluita in Inps. Il principio si pone in continuità con Cass. n. 4408 del 1982, per la quale sono obbligatoriamente iscritti all’Enpals gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo.

Su queste basi la Corte giudica erronea l’affermazione della sentenza impugnata, che aveva inteso la nozione di impianto sportivo nel senso della destinazione ad attività di spettacolo e aveva ritenuto non soggette alla disciplina ex Enpals le palestre che svolgono attività estetica e di recupero motorio. La sentenza impugnata si è così discostata dai principi di diritto richiamati. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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