Il cumulo nella gestione separata con contributi AGO decorre dalla domanda di opzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15904 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, in caso di avvalimento della facoltà di computare in essa i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282/1996 decorre dalla data di presentazione della domanda di opzione, e non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Solo dalla domanda, infatti, la contribuzione versata in altre gestioni può costituire parte del montante contributivo necessario per la liquidazione del trattamento richiesto a carico della gestione separata. Ne consegue che il supplemento di pensione non può essere riconosciuto con decorrenza anteriore alla scadenza del termine dilatorio biennale computato dalla predetta decorrenza.
Il Fatto
Il lavoratore, dopo aver versato contributi presso il FPLD e presso la gestione separata, presentava domanda di pensione di vecchiaia a carico di quest’ultima, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 del d.m. n. 282/1996 di computare i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria. L’istituto di previdenza liquidava il trattamento con decorrenza dal mese successivo alla domanda, respingendo la richiesta di supplemento.
Il lavoratore adiva il tribunale, sostenendo che la pensione avrebbe dovuto decorrere dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti, in applicazione dell’art. 6 della legge n. 155/1981; il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ma la Corte d’appello riformava la decisione. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’istituto, con tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’istituto denunciava la violazione dell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, per avere la corte territoriale riconosciuto la possibilità di una decorrenza del trattamento anteriore alla data della domanda di opzione. Il secondo e il terzo motivo riguardavano, in via gradata, la decorrenza del supplemento e il rispetto del termine dilatorio biennale.
La Corte richiama il proprio orientamento costante, affermato a partire da Cass. n. 21361/2021 e successivamente ribadito da Cass. n. 30256/2022 e dalle più recenti Cass. n. 11583/2025, n. 11580/2025, n. 11433/2025 e n. 7002/2025, secondo cui la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni segna il momento di decorrenza del trattamento, che si commisura al coacervo dei contributi. Il montante contributivo può formarsi solo all’esito dell’apposita domanda.
La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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