Operazioni oggettivamente inesistenti e onere della prova presuntiva (Cass. civ. Sez. V n. 8634 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione anche mediante indizi integranti presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.; spetta poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, non potendo questa consistere nella sola esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi sono facilmente falsificabili e normalmente strumentali a far apparire reale un’operazione fittizia. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è prospettabile solo se il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto di ogni singolo elemento probatorio, dovendosi reputare implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente l’attività di laboratori di analisi cliniche un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, contestando la registrazione di una fattura passiva di importo rilevante, emessa da altra società in base a un accordo per l’esecuzione di analisi in service, ritenuta afferente a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio recuperava a tassazione maggiore Ires e maggiore Irap per indeducibilità del costo.
La contribuente impugnava l’atto: la decisione di primo grado, favorevole, veniva confermata in appello, ma la sentenza era annullata con rinvio da questa Corte per vizio di motivazione. Riassunto il giudizio, la Commissione di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata per presunzioni l’inesistenza delle operazioni. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Esaminati preliminarmente e congiuntamente il secondo e il terzo motivo, la Corte ne afferma l’infondatezza. Il divieto di jus novorum riguarda le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte a contestare i fatti costitutivi allegati dalla controparte. Il giudice di merito incorre in extra-petizione solo quando attribuisce alla parte un bene non richiesto, non quando pone a fondamento della decisione esiti documentali che si offrono alla sua valutazione. La produzione delle ricevute delle prestazioni finali non era preclusa al contribuente, gravato della prova contraria.
Il primo motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice applica erroneamente la regola di giudizio sull’onere della prova, non quando valuta le prove attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 18092 del 2020, Cass. n. 13395 del 2018). In tema di prova presuntiva, il giudice deve articolare il procedimento in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, scartando quelli irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva dei soli elementi isolati, onde verificarne la concordanza secondo il criterio della convergenza del molteplice.
La sentenza impugnata ha valorizzato molteplici indizi: mancata produzione delle fatture relative alle prestazioni finali; pagamento in contanti, con modalità non tracciabili, di un importo rilevante; assenza di prova della prestazione; mancata registrazione e assenza di data certa della scrittura privata; titolarità dell’intero capitale della società fornitrice in capo al legale rappresentante della contribuente e a un suo congiunto; utilizzo dei locali della contribuente da parte della fornitrice, priva di accreditamento regionale; mancata esplicitazione delle ragioni economiche dell’operazione. Tali elementi, valutati nel complesso, sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Quanto al supporto ottico, il giudice di appello non lo ha ignorato ma lo ha ritenuto irrilevante: un elenco di prestazioni, ancorché dettagliato, non ne implica l’esistenza. La regolarità formale delle scritture e la registrazione delle fatture in capo alla fornitrice sono inidonee a vincere la presunzione di inesistenza, essendo proprio lo strumento normalmente usato per far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 33126 del 2024).
Il quarto motivo è infondato: la mancata registrazione della scrittura privata non è stata valutata ai fini della validità del contratto, ma quale indizio dell’inesistenza della prestazione. Il quinto motivo è parimenti infondato: l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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