Contributi gestione separata: prescrizione e omesso quadro RR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 480 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non è configurabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il diritto ai contributi sorge per la produzione del reddito e può essere fatto valere già dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento all’INPS, senza che rilevi il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo spostamento dei termini derivante dai d.P.C.M. succedutisi nel tempo non giova all’Istituto quando gli atti interruttivi siano intervenuti dopo la maturazione della prescrizione.

Il Fatto

Un architetto, lavoratore subordinato e iscritto al relativo albo professionale con reddito inferiore a 5.000 euro, aveva versato il contributo integrativo ad Inarcassa. L’INPS gli richiedeva i contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010, contestando l’omesso pagamento.

Il Tribunale di Cuneo e, in appello, la Corte d’appello di Torino hanno accertato negativamente l’obbligo contributivo, ritenendo prescritte le somme. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, mentre il professionista ha resistito con ricorso incidentale condizionato, contestando nel merito la stessa sussistenza dell’obbligo contributivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale dell’Istituto è infondato. La Suprema Corte muove dal rilievo che l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non è sufficiente, di per sé, a integrare l’occultamento doloso del debito contributivo, e dunque non determina alcun automatico spostamento in avanti dell’inizio della prescrizione.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, che ha escluso la configurabilità di un simile automatismo, chiarendo che il relativo accertamento costituisce oggetto di valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte affronta poi l’ulteriore argomento dell’Istituto, secondo cui il termine non poteva decorrere prima della presentazione della dichiarazione, avvenuta nell’ottobre 2011. Il motivo non regge. Il diritto ai contributi sorge per la produzione del reddito e può essere fatto valere sin dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento, anche quando la dichiarazione dei redditi sia presentata successivamente. Il riferimento è al principio già espresso, tra le altre, da Cass. ord. n. 22084 del 2021.

Nemmeno giova all’INPS il richiamo allo spostamento dei termini di prescrizione derivante dai d.P.C.M. relativi agli anni 2009 e 2010. Gli atti interruttivi risultano collocati al 20.07.2015 e al 27.07.2016, quindi in epoca successiva alla maturazione della prescrizione: il loro effetto interruttivo non può essere invocato a sostegno della pretesa contributiva.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte condanna l’Istituto soccombente al pagamento delle spese di lite e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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