Prescrizione del danno da responsabilità professionale decorre dalla percezione dei vizi (Cass. civ. Sez. III n. 476 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne alleghi il fatto costitutivo, cioè l’inerzia del titolare del diritto, restando irrilevante che essa abbia erroneamente individuato il termine applicabile ovvero il suo momento iniziale o finale: tali ultime sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il committente percepisce in modo oggettivamente conoscibile la difformità dell’opera rispetto al progetto assentito, e non dal momento in cui si determinano le definitive conseguenze economiche del danno. La valutazione dei requisiti della prova per presunzioni è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

Il committente ha agito nei confronti del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori di un intervento di ristrutturazione, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento contrattuale, per essere l’opera stata realizzata in difformità rispetto alla concessione edilizia e alle varianti presentate. Il professionista ha contestato la domanda e ha chiamato in giudizio la propria compagnia assicurativa della responsabilità civile, per essere garantito in caso di soccombenza.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione preliminare di prescrizione. La Corte d’appello ha confermato la decisione. Il committente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi il professionista e la compagnia assicurativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura relativa alla qualificazione dell’eccezione di prescrizione. Il professionista aveva dedotto la durata decennale del termine, con decorrenza dal momento di ultimazione dei lavori, allegando implicitamente che da tale momento il committente avrebbe potuto esercitare l’azione. I giudici di merito non hanno deciso su fatti non allegati, ma hanno operato una valutazione delle prove rispetto ai fatti dedotti a sostegno dell’eccezione. Il motivo è infondato.

La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’eccezione è valida con la sola allegazione dell’inerzia del titolare, mentre l’individuazione del termine e del dies a quo costituisce questione di diritto sottratta al vincolo delle allegazioni di parte. Vengono citate, tra le altre, Sez. I n. 11843 del 2007 e Sez. 6-3 n. 1064 del 2014.

Quanto al vizio di omessa pronuncia su questioni processuali, la Corte esclude che esso sia configurabile, trattandosi di censura relativa alla pretesa nullità della sentenza per violazione di disposizione di natura processuale. Né, nel caso concreto, la Corte d’appello ha attribuito rilievo a un accordo tra committente e professionista tale da configurare una questione rilevata d’ufficio.

La Corte esamina poi il vizio motivazionale, escludendo che la motivazione sia meramente apparente: essa è sintetica ma chiara, fondata sul rilievo che le difformità erano di entità tale da non poter sfuggire al committente. Le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Analogamente, quanto alla prova per presunzioni, la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ex art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito, non sindacabile se non per illogicità assoluta. La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in caso di doppia decisione conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., oggi trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.

Da ultimo, la Corte conferma la corretta applicazione dell’art. 2935 c.c.: il termine decorre dal momento in cui il committente ha avuto conoscenza dell’inadempimento, in conseguenza della realizzazione di un’opera manifestamente difforme, e non dal momento delle definitive conseguenze economiche. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *