Raddoppio dei termini di accertamento per gli avvisi ante riforma: restano validi gli effetti degli atti già notificati (Cass. civ. Sez. 5 n. 9631 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, i termini di decadenza previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale. Il raddoppio opera indipendentemente dal momento di insorgenza dell’obbligo, dal suo adempimento e dall’esito del procedimento, anche se la denuncia sia stata presentata oltre i termini di decadenza o sia stata in seguito archiviata. Sul piano dell’applicazione temporale, la disciplina transitoria di cui all’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208/2015, che richiama l’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, non incide sugli effetti degli avvisi già notificati, i quali restano disciplinati dalla previgente normativa.
Il Fatto
Alla contribuente, una società a responsabilità limitata in liquidazione, era stato notificato in data 23 dicembre un avviso di accertamento per maggior IRES relativa all’anno d’imposta 2007, fondato sulle presunzioni di vendita di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441/1997, con recupero a tassazione di un maggior imponibile non contabilizzato. L’atto impositivo concerneva anche IVA e IRAP, ma il recupero di quest’ultima era stato abbandonato in appello, in ragione dell’orientamento secondo cui il meccanismo del raddoppio dei termini non può operare per tale imposta, non essendo previste sanzioni penali.
I giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente, ritenendo che la denuncia all’Autorità giudiziaria fosse stata presentata tardivamente, ossia dopo la scadenza del termine originario non raddoppiato, e non prima dello spirare del termine stesso. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, laddove la CTR aveva applicato la novella di cui alla l. n. 208/2015 per escludere la legittimità del raddoppio. La Corte ha richiamato il principio già espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2011, secondo cui l’unica condizione per il raddoppio dei termini è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e dal suo adempimento.
Con particolare riferimento alla c.d. “seconda normativa transitoria” di cui all’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015, la Corte ha evidenziato che la proroga dei termini di accertamento è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l’obbligo di denuncia per i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 e che la denuncia sia stata presentata entro gli ordinari termini di accertamento. Tuttavia, ove risulti pendente un procedimento penale, le informative della polizia giudiziaria ivi acquisite sono sufficienti a dimostrare la comunicazione della notizia di reato, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, l’effetto del raddoppio si perfeziona con l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria penale prima della scadenza del termine originario, senza che il giudice tributario possa valutare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia o la sua strumentalità.
Quanto agli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 — nella specie, secondo la data indicata in ricorso, il 23 dicembre 2015 — la Suprema Corte ha precisato che resta applicabile la disciplina previgente. Per tali atti, il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 è consentito in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia, anche se questa sia presentata oltre i termini di decadenza o sia poi archiviata. Non incidono, invece, le modifiche introdotte dalla l. n. 208/2015, attesa la disposizione transitoria che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Alla luce di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché il giudice del rinvio si uniformi ai richiamati principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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