Obbligo del datore pubblico di versare i contributi trattenuti e rideterminazione pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 183 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro pubblico che ha operato le ritenute previdenziali sulla retribuzione del dipendente è obbligato a versarle all’Inps: la mera effettuazione della trattenuta non integra l’adempimento dell’obbligo contributivo, che si perfeziona solo con il versamento all’Istituto previdenziale. L’Inps, destinatario del versamento, assume una legittimazione passiva sostanziale nel giudizio contabile, essendo il soggetto che definisce la posizione previdenziale del lavoratore. L’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine istruttorio del giudice consente di desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., valutabili come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente. Accertato l’inadempimento contributivo, il giudice condanna il datore al versamento e l’Inps alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, con interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. e maggior danno da svalutazione.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente in quiescenza del Ministero della Cultura, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, il riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un determinato arco temporale. Con una seconda pronuncia lo stesso Tribunale aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva.

Poiché presso l’Inps la posizione contributiva non risultava aggiornata, la ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo la condanna del Ministero al versamento della contribuzione e dell’Inps alla rideterminazione della pensione. In via subordinata ha invocato la rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12.8.1962 n. 1338 o il risarcimento del danno per omissione contributiva. L’Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero della Cultura, non costituitosi nonostante la rituale notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. Ha poi respinto l’eccezione di legittimazione passiva dell’Inps, riconoscendo in capo all’Istituto una funzione sostanziale nel procedimento che definisce la posizione previdenziale del lavoratore.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Dalla documentazione prodotta è emerso che il Ministero aveva effettuato le trattenute previdenziali coincidenti con il quantum rivendicato, senza però versarle all’Inps. La Corte ha applicato l’art. 2697 cod. civ. e il principio di prossimità della prova, ritenendo che la ricorrente avesse offerto un robusto principio di prova dei fatti costitutivi della domanda, non superato da atti o documenti dei convenuti.

La Corte ha sottolineato che il Ministero non ha ottemperato all’ordine istruttorio, omettendo il deposito del fascicolo amministrativo ex art. 155, comma 3, c.g.c. e la relazione illustrativa. Ha ricordato che la pubblica amministrazione, pur libera nella strategia difensiva, è tenuta a collaborare con il giudice per accertare la verità dei fatti in quanto Autorità pubblica, non quale parte processuale.

Da tale inottemperanza la Corte ha tratto argomenti di prova ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., valutabili come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente. In assenza di elementi contrari, ha condannato il Ministero al versamento all’Inps di quanto trattenuto e l’Inps alla rideterminazione della pensione tenendo conto di tutti i versamenti effettuati dal datore di lavoro. Sulle maggiori somme competono interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e maggior danno da svalutazione, come indicato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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