Conto giudiziale in copia informatica: la parifica non richiede forma tipica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 54 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il documento depositato dall’agente contabile è qualificabile come conto giudiziale quando ne presenta le caratteristiche sostanziali, non rilevando le mere irregolarità formali. La parifica non è soggetta a una modalità tipica di apposizione e può essere espressa mediante firma digitale del funzionario investito della funzione, anche senza collocazione nella casella del modello e senza specifica motivazione, operando il principio di libertà della forma. La mancata attestazione di conformità della copia per immagine all’originale analogico costituisce irregolarità sanata dal mancato disconoscimento dell’ente e dalla firma apposta dal responsabile del servizio, esclusa l’operatività dell’art. 2712 cod. civ. nel giudizio di conto, che non è giudizio di parti.
Il Fatto
Un agente contabile di un ente locale deposita il conto giudiziale relativo alla gestione dei diritti di sportello catastale per l’anno 2020. Il documento è trasmesso in copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, sottoscritto dall’agente e corredato da due firme digitali apposte in date diverse.
Il magistrato designato propone il discarico. Il Pubblico Ministero contabile esprime parere negativo, rilevando l’assenza dell’attestazione di conformità della copia all’originale, il difetto del visto di regolarità nella relativa casella e l’impossibilità di riferire la firma digitale alla dichiarazione di parifica. Da qui la richiesta di improcedibilità del giudizio. La difesa dell’agente contabile replica che i rilievi attengono a irregolarità meramente formali, essendo acclarata la regolarità sostanziale del conto e l’assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla posizione istituzionale del Pubblico Ministero contabile, qualificato come organo di giustizia e non come parte, chiamato a offrire al collegio elementi critici sul conto. Da ciò deriva la sua legittimazione a dubitare della sussistenza dei requisiti legali del conto e a chiederne l’improcedibilità: la relazione del giudice designato non preclude l’indagine del requirente sull’oggetto del giudizio.
Nel merito, la Corte disattende l’assunto secondo cui troverebbero applicazione le linee guida richiamate dal Pubblico Ministero e non quelle successive. L’art. 22, comma 2, CAD opera infatti un rinvio dinamico alle linee guida dell’AGID, e la normazione tecnica non è soggetta al principio del tempus regit actum, essendo finalizzata alla maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi informatizzati.
Quanto alla conformità della copia all’originale analogico, la Sezione esclude l’operatività dell’art. 2712 cod. civ., poiché il giudizio di conto non è giudizio di parti e non è configurabile la fattispecie del mancato disconoscimento ivi prevista. La disciplina vigente riconosce invece un’ampia libertà della forma, segnatamente nella parifica del conto. Gli indici normativi richiamati — il d.P.R. n. 194/1996 e l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011 — confermano che una specifica motivazione sulla concordanza delle scritture è necessaria solo in caso di mancata concordanza, e che in caso di parifica non è prevista una modalità tipica di apposizione del visto.
Sussistendo gli oneri di utilizzo dei modelli prescritti, la Corte afferma che non è appropriato negare la qualificazione del documento come conto giudiziale in presenza di mere irregolarità formali, operando il principio organizzatorio della conservabilità degli atti amministrativi, corollario del buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost., tanto più che risulta raggiunto il fine pubblico del redde rationem.
Ne consegue la regolarità del conto, munito di parifica mediante visto apposto dal funzionario formalmente investito della funzione, pur fuori dalla relativa casella e senza specifica motivazione. Anche l’irregolarità relativa all’attestazione di conformità è sanata dal mancato disconoscimento dell’ente e dalla firma digitale apposta dal responsabile del servizio tributi. La Corte approva così il conto e dispone il discarico dell’agente contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.