Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti: trattenuta illegittima e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5477 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti non può adottare, neppure in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità gestionale, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato e che si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost., come ribadito dalla Corte costituzionale n. 173 del 2016. È irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate e non assumono valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013. L’azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito. Sugli arretrati di natura previdenziale gli interessi si calcolano sul capitale rivalutato con scadenza periodica.

Il Fatto

La controversia riguarda il contributo di solidarietà prelevato dalla Cassa commercialisti su un trattamento pensionistico erogato dall’Inps in regime di totalizzazione. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo e condannato la Cassa alla restituzione. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame dell’ente, aveva confermato l’illegittimità del contributo ma escluso la rivalutazione monetaria sugli arretrati, riconoscendo i soli interessi legali decorrenti dalla data dei singoli prelievi.

I giudici di merito avevano inoltre escluso l’azione di condanna in futuro per le trattenute successive all’introduzione del giudizio di primo grado, per carenza di interesse ad agire. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il controricorrente ha resistito con atto dichiarato inammissibile perché tardivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono respinti ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., alla stregua dell’orientamento consolidato della Corte. Le argomentazioni della ricorrente hanno già ricevuto esaustiva risposta: la Cassa non può introdurre unilateralmente il contributo di solidarietà, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta che solo la legge può prevedere.

La Corte richiama le enunciazioni della Corte costituzionale n. 173 del 2016 e la propria giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. lav. n. 31875 del 2018 e n. 603 del 2019), ribadita in molteplici pronunce del 2023 (n. 12122, n. 10047, n. 9893, n. 9886 e n. 9842). È giudicata irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate e priva di valenza decisiva la disciplina richiamata dalla ricorrente.

Anche il terzo motivo, che censura l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, è inammissibile. La Corte conferma che l’azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale (tra le altre, Cass. Sez. lav. n. 31527 del 2022 e n. 4362 del 2023).

Il quarto motivo, relativo alla decorrenza degli interessi, è parimenti inammissibile. Le Sezioni Unite n. 6928 del 2018 hanno affermato che, per le prestazioni di natura previdenziale, agli accessori non si applica il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie: gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Quanto alle spese, non si provvede stante la tardività del controricorso. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trovano applicazione l’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.; la ricorrente è condannata a versare la somma in favore della Cassa delle Ammende, con i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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