Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate: prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9694 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare delibere che impongano un contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., la cui introduzione è riservata al legislatore. Il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 presuppone la mancata adozione delle misure entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non l’illegittimità successiva dei provvedimenti adottati. Il diritto alla restituzione delle trattenute è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, non a quella quinquennale.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha accertato l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la Cassa a restituire gli importi prelevati nei limiti della prescrizione decennale.

La Cassa propone tre motivi: violazione delle norme sul contributo di solidarietà, omessa pronuncia sull’applicabilità del contributo previsto dall’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, e applicabilità della prescrizione quinquennale. Il controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte richiama le Sezioni Unite n. 9611/2024, escludendo l’incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata, e rileva la tardività della costituzione del controricorrente ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l’orientamento consolidato, gli enti previdenziali privatizzati non possono emanare atti che impongano una trattenuta su un trattamento già determinato: tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e costituiscono un prelievo riservato al legislatore. La Corte richiama Cass. n. 603/2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che ha qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. L’orientamento, avviato con Cass. n. 25212/2009, è consolidato e va confermato.

Il secondo motivo è rigettato. La Corte d’appello ha implicitamente respinto il motivo, sicché non vi è omessa pronuncia ma eventualmente un difetto motivazionale non contestato. La conclusione è comunque corretta: il dato letterale dell’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 àncora il contributo dell’1% all’inerzia degli enti o al parere negativo dei Ministeri vigilanti, non all’illegittimità successiva dei provvedimenti adottati. La Cassa stessa ha escluso l’inerzia, avendo introdotto la riforma mediante regolamento e delibere attuative (Cass. n. 24651/2024, n. 24403/2024).

Il terzo motivo è infondato. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito; quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima (Cass. n. 4604/2023). Il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata a € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *