Inammissibile il regolamento di competenza sulla ripartizione lavoro-civile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9806 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario non integra una questione di competenza, poiché non esiste possibilità di scelta tra giudici appartenenti a uffici diversi astrattamente competenti. La ripartizione delle funzioni tra sezioni lavoro e sezioni ordinarie del tribunale attiene alla mera diversità del rito, risolvibile ai sensi degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ., e non alla competenza. Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante. L’individuazione del giudice non rileva in sé, ma solo nella sua idoneità a incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

Il Fatto

Una società in nome collettivo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, una società per azioni in concordato preventivo, in relazione a un rapporto di agenzia intercorso tra le due.

Il giudice adito, ritenuta la propria incompetenza funzionale per essere la controversia devoluta alle sezioni civili del medesimo tribunale, rimetteva gli atti al Presidente, che li assegnava alla terza Sezione Civile disponendo la prosecuzione del giudizio. La società attrice ha allora proposto regolamento di competenza, chiedendo la declaratoria della competenza del giudice del lavoro o, in via subordinata, del Tribunale Civile di Milano, cui la controparte aveva già prestato adesione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il punto centrale è che la distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza: non vi è possibilità di scelta tra due giudici di uffici diversi, entrambi astrattamente competenti. Da ciò deriva l’inammissibilità del regolamento di competenza sulla relativa questione.

La Corte ribadisce che l’individuazione del giudice non è fine a sé stessa, ma rileva solo nella misura in cui sia idonea a incidere sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sulle prerogative processuali della parte, richiamando sul punto Cass. n. 7199/2018 e Cass. n. 4889/2001.

Il Collegio richiama poi il proprio consolidato orientamento. La natura lavoristica della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza (Cass. n. 189/2011). La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell’ambito dello stesso ufficio non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ. (Cass. n. 4508/1999). La ripartizione delle funzioni tra sezioni lavoro e sezioni ordinarie è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari interni, con conseguente inammissibilità del regolamento (Cass. n. 15391/2004). Infine, dopo l’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione non genera alcuna questione di competenza (Cass. n. 20494/2009).

Resta assorbita la domanda subordinata, sulla quale non si registra contrasto tra le parti. Le spese della fase incidentale sono rimesse al merito per una valutazione complessiva. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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