Contributo di solidarietà delle Casse professionali: riserva di legge e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13352 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà che una Cassa previdenziale privatizzata introduce con delibera regolamentare sui trattamenti pensionistici già quantificati è illegittimo, perché si risolve in una prestazione patrimoniale imposta in assenza della riserva di legge posta dall’art. 23 Cost. I regolamenti degli enti privatizzati non hanno natura di regolamenti di delegificazione e non possono derogare a fonti di livello primario, né sostituire i criteri di determinazione del trattamento pensionistico con una trattenuta su di esso. Il principio del pro rata opera in modo rigoroso per i pensionati che hanno maturato il diritto prima della riforma del 2006. La restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria, perché il credito non è liquido ed esigibile finché il suo ammontare è contestato.

Il Fatto

Un professionista, pensionato dal 2007 presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, agisce per accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul proprio trattamento pensionistico in forza di delibere dell’ente, di rinnovo della misura già introdotta dall’art. 22 del Regolamento della Cassa.

Il giudice di primo grado accerta l’illegittimità della trattenuta, esclude l’applicabilità del prelievo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013, e condanna l’ente alla restituzione delle somme entro il limite della prescrizione decennale. La Corte d’appello rigetta il gravame della Cassa. Quest’ultima ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità formatosi sulla materia, a partire dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che avevano distinto la portata del pro rata prima e dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Per i pensionati che hanno maturato il diritto anteriormente alla riforma il principio opera in modo rigoroso, secondo la formulazione originaria della norma.

Sul punto specifico, la Corte conferma la Cass. n. 31875 del 2018, che aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà adottato dalla medesima Cassa. Gli atti che impongono una trattenuta su un trattamento già quantificato non incidono sui criteri determinativi della pensione, esulano dal novero dei provvedimenti adottabili e integrano una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Il collegio ribadisce che il d.lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione: essi non possono sostituire disposizioni legislative preesistenti né derogare a fonti primarie. L’autonomia negoziale dell’ente non è legibus soluta, e il richiamo all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non è pertinente, trattandosi di istituto diverso per natura, funzione e fonte, subordinato a una condizione di inerzia dell’ente che non ricorre quando questi abbia attivato una regolamentazione giudizialmente illegittima.

Quanto alla prescrizione, la Corte richiama la Cass. n. 31527 del 2022: il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere messo a disposizione dell’assicurato. Ove sia contestato l’ammontare del trattamento, si applica l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La definizione in conformità alla proposta non accettata comporta l’applicazione degli ultimi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al doppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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