NASpI e decadenza: rileva la durata effettiva del nuovo rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19638 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, la decadenza dalla prestazione prevista dall’art. 9, primo comma, d.lgs. n. 22/2015 non discende dal solo fatto che l’assicurato abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato di durata contrattualmente prestabilita superiore a sei mesi e con reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione fiscale. Ai fini della decadenza rileva la durata effettiva del rapporto di lavoro, non quella prevista nel contratto: ove il rapporto sia cessato prima del semestre, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e non si verifica la decadenza. La previsione di un’ulteriore ipotesi decadenziale, oltre a quella per perdita dello stato di disoccupazione, contrasterebbe con il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione o perdita dei benefici previdenziali.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento del trattamento NASpI con decorrenza dal 24.1.2019, a seguito di licenziamento. Successivamente, dall’8.4.2019, si era ricollocato con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di dodici mesi, cessato dopo soli cinque mesi per licenziamento dovuto al mancato superamento del periodo di prova.
L’INPS aveva interrotto il pagamento e negato il ripristino della prestazione, sul presupposto che la cessazione anticipata di un rapporto inizialmente pattuito in oltre sei mesi avesse comportato la decadenza. Il lavoratore ha agito in giudizio: la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che rilevi la durata effettiva del rapporto e non quella prestabilita. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta riguarda il thema decidendum dell’interpretazione dell’art. 9, primo comma, d.lgs. n. 22/2015, nel caso in cui l’assicurato instauri un rapporto di lavoro di durata contrattualmente superiore a sei mesi, con reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione, ma il rapporto cessi prima della scadenza per recesso del datore di lavoro.
L’INPS sosteneva che la decadenza discenda dal solo dato oggettivo della durata prestabilita in contratto, a nulla rilevando le concrete vicende e la durata effettiva dell’attività svolta. La Corte ha respinto questa lettura, giudicando le censure infondate.
Il Collegio muove dal testo dell’art. 9, primo comma, che prevede la decadenza salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi, ipotesi nella quale la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto. L’interpretazione letterale, in combinato disposto con l’art. 11 sulla perdita dello stato di disoccupazione, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi alle concrete modalità del rapporto lavorativo.
La deroga alla decadenza, con previsione d’ufficio della sospensione, implica che la valorizzazione del segmento temporale avvenga ex post, tenuto conto delle concrete modalità attuative del rapporto. La sospensione opera a tutela del beneficiario rimasto involontariamente senza occupazione prima della scadenza del contratto ed entro i sei mesi dall’inizio del rapporto, evitando la presentazione di una nuova istanza soggetta a rigorosi termini di decadenza.
La Corte richiama il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione o perdita dei benefici previdenziali, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, che non consente di estendere le ipotesi di decadenza oltre quelle espressamente contemplate (Cass. n. 2967 del 2018). I precedenti invocati dall’ente previdenziale sono stati dichiarati non pertinenti: Cass. n. 34894 del 2024 riguarda la diversa disciplina dell’ASpI, mentre Cass. n. 1049 del 2024 non ha trattato il tema. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per mancanza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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