Contributo unificato: legittimazione delle cancellerie e notifica PEC al difensore (Cass. civ. Sez. V n. 26280 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di contributo unificato la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento, e non ai Ministeri, con conseguente difetto di legittimazione di questi ultimi. La notifica dell’invito è validamente eseguita mediante posta elettronica certificata presso il difensore domiciliatario anche quando l’atto sia trasmesso in formato pdf, essendo le firme digitali CAdES e PAdES equivalenti. Il mero ritardo tollerato dall’amministrazione nel pagamento del tributo non integra gli estremi dell’affidamento legittimo tutelabile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000, trattandosi di prassi contra legem. La liquidazione delle spese contenuta tra il minimo e il massimo tabellare non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva dall’ufficio di segreteria del TAR Lazio un invito al pagamento del contributo unificato relativo a un giudizio incardinato dinanzi al medesimo plesso giudiziario. La società impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva l’opposizione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, rigettava l’appello della contribuente. Quest’ultima proponeva allora ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resistevano il TAR Lazio e i Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La legittimazione processuale spetta, difatti, alla cancelleria o segreteria dell’ufficio che ha emesso l’invito, come si desume dall’art. 247 d.P.R. n. 115/2002 e dall’art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/2002, secondo cui stanno in giudizio direttamente le cancellerie e segreterie per il contenzioso in materia di contributo unificato. Richiamate Cass. n. 11318/2020, Cass. n. 18029/2022, Cass. n. 27064/2024 e Cass. Sez. Un. n. 8810/2025, il ricorso non poteva essere proposto nei confronti dei predetti Ministeri.

Il primo motivo, incentrato sulla contrazione del diritto di difesa per la mancata concessione del differimento dell’udienza a causa dell’emergenza pandemica, è dichiarato palesemente infondato. La richiesta non dipendeva da un oggettivo impedimento del difensore, ma da una mera preoccupazione soggettiva, inidonea a giustificare il rinvio a danno delle altre parti. La mancata partecipazione all’udienza va ricondotta a una valutazione discrezionale del difensore, non incidente sul contraddittorio.

Il secondo motivo, sul difetto di firma digitale e sul mancato rispetto dell’art. 137 c.p.c., è respinto. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10299/2018 (ribadita da Cass. n. 30927/2018 e Cass. n. 27463/2022), hanno affermato l’equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES. La notifica presso il difensore domiciliatario è poi conforme al combinato disposto degli artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002.

Anche il motivo sull’affidamento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000 è respinto. La situazione tutelabile richiede un’apparente legittimità dell’attività amministrativa, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche. Tuttavia il pagamento ritardato di un tributo non può fondare un affidamento legittimo, confidando semmai nella mera tolleranza dell’amministrazione, di per sé inidonea a ingenerare un affidamento tutelabile.

Quanto alle spese, le liquidazioni rientrano nella forbice tra minimo e massimo tabellare e il potere discrezionale del giudice, in tale ambito, non è sindacabile in legittimità. La Corte ricorda che l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 prevede la ripetibilità delle spese anche quando la difesa sia svolta da funzionari dell’amministrazione. Il ricorso è rigettato; il ricorso incidentale non è esaminato perché condizionato; la Corte applica inoltre l’art. 96, terzo comma, c.p.c. per l’uso abusivo dello strumento processuale.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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