Notifica postale e querela di falso irrilevante la compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. III n. 10947 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata attestazione della compiuta giacenza sull’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito non incide sulla validità della notifica a mezzo posta. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 890 del 1982, l’attestazione della compiuta giacenza riguarda soltanto il plico contenente l’atto da notificare e non anche la comunicazione del suo deposito presso l’ufficio postale, essendo la prima funzionale al perfezionamento della notifica e la seconda a una formalità ulteriore e distinta. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, censurando la sentenza di merito, sovrapponga la prova della pretesa falsità delle attestazioni dell’agente postale alla ricostruzione in diritto del perfezionamento della notifica, senza misurarsi con la ratio decidendi del giudice di appello. La nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura di Stato Distrettuale anziché Generale, non impone il rinnovo quando l’esito dello scrutinio rende superflua ogni ulteriore attività processuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al giudice tributario due avvisi di accertamento, ottenendo l’accoglimento in primo grado, poi riformato in appello. All’esito aveva proposto querela di falso, in via principale, con riferimento all’avviso di ricevimento e all’avviso di comunicazione di avvenuto deposito inerenti alle notificazioni dei due atti impositivi, assumendo la falsità delle attestazioni dell’agente postale.

Il Tribunale aveva dichiarato la querela inammissibile per difetto di interesse, a fronte del giudicato tributario formatosi. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo la querela ammissibile perché diretta a rescindere il giudicato, ma infondata nel merito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte ha anzitutto rilevato un profilo di nullità: il ricorso risultava notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura di Stato Distrettuale e non Generale. La Corte ha tuttavia escluso il rinnovo della notifica, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare attività processuali superflue e non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio, richiamando sul punto Cass., Sez. Un., n. 6826 del 2010, Cass. n. 15106 del 2013 e Cass. n. 6924 del 2020.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. La Corte territoriale non aveva affatto escluso la necessità di produrre l’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, avendo anzi concluso in senso opposto. Essa aveva piuttosto escluso che occorresse restituire al mittente il diverso plico contenente la comunicazione di avvenuto deposito, osservando che la mancata attestazione della compiuta giacenza sull’avviso di ricevimento di quest’ultima era irrilevante ai fini della prova della falsità denunciata.

Il ricorrente, invece, ha sovrapposto la prova della pretesa falsità delle attestazioni dell’agente postale alla ricostruzione in diritto del perfezionamento della notificazione, senza misurarsi con la ratio decidendi del Collegio di merito. La Corte ha richiamato, quanto ai documenti necessari alla prova della notifica, Cass., Sez. U., n. 10012 del 2021.

La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata, quanto alla mancata richiesta di revoca dell’ordinanza che aveva respinto la produzione dei registri cartacei di consegna e spedizione dei portalettere, e alla dedotta impossibilità di superare la controdeduzione sui documenti mandati al macero, non risulta sul punto censurata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni sul contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *