Giudicato esterno sopravvenuto e iscrizione ipotecaria: interesse alla revocazione (Cass. civ. Sez. V n. 10240 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza di appello è rilevabile d’ufficio in cassazione, perché partecipa della natura dei comandi giuridici e non del fatto. Ove il giudice di legittimità cassi il capo della decisione oggetto di revocazione ordinaria ancora pendente, l’interesse a coltivare la revocazione viene meno e l’impugnazione è inammissibile. In tema di riscossione, la notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata segue le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982; la consegna a familiare convivente fa presumere la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria.

Il Fatto

Una contribuente impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dal concessionario della riscossione, deducendo l’omessa notifica delle cartelle sottostanti. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che gli avvisi di ricevimento attestavano la consegna a persona qualificatasi come marito, mentre il certificato di stato civile dava la destinataria nubile. La CTR riformava la decisione quanto alle due cartelle ancora controverse, ritenendo irrilevante lo stato di libertà della contribuente e valorizzando la coincidenza delle sottoscrizioni.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi; resisteva il concessionario con controricorso. Nel frattempo, su una delle due cartelle, si era formato giudicato esterno di segno opposto agli accertamenti della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il quinto motivo, per il suo rilievo potenzialmente risolutivo. Ribadisce che, in cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel merito, ma pure quando si sia formato dopo la pronuncia impugnata. Esso non appartiene al fatto, ma è ad esso assimilabile, perché fissa la regola del caso concreto.

Nel caso concreto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso deciso con la pronuncia richiamata dalla ricorrente aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello quanto all’accertamento dell’omessa regolare notifica di una delle cartelle. Quel giudicato preclude ogni difforme giudizio, quale quello espresso nella sentenza qui impugnata. Il motivo è pertanto fondato.

Segue una conseguenza ulteriore: l’esito favorevole del ricorso per cassazione determina ipso iure il sopravvenuto difetto di interesse della contribuente a coltivare l’azione di revocazione ordinaria. La Corte richiama il principio per cui, in caso di cassazione del capo oggetto di revocazione, l’oggetto della revocazione viene meno e l’impugnazione è inammissibile; se la decisione di legittimità interviene dopo, la parte può far valere la nullità ai sensi dell’art. 402 cod. proc. civ.

Il thema disputandum si riduce così alla sola cartella residua, il cui avviso di ricevimento era sottoscritto da soggetto qualificatosi familiare convivente con l’aggiunta a penna “marito”. Il primo motivo, oltre che inammissibile per difetto di autosufficienza rispetto all’eccezione di novità, è manifestamente infondato: la notifica diretta a mezzo posta segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Anche diversamente opinando, la notifica ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è inammissibile, non deducendo alcun fatto storico decisivo, ma un errore valutativo. Il terzo e il quarto sono manifestamente infondati: la validità della notifica non richiede l’indicazione delle generalità del consegnatario, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum e grava sul destinatario l’onere della prova contraria. La qualifica di coniuge, non corrispondente allo stato civile, non esclude il rapporto di familiarità di fatto, che prescinde da ogni inquadramento giuridico.

Rigettati i motivi dal primo al quarto, la Corte accoglie il quinto, cassa in parte qua e decide nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente alle somme riferibili alla cartella coperta da giudicato, con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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