Contribuzione sindacale facoltativa e silenzio dell’INPS: no al 2116 c.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 117 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione aggiuntiva che l’organizzazione sindacale versa per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base del lavoratore distaccato costituisce contribuzione meramente facoltativa, soggetta alla preventiva autorizzazione del fondo o regime pensionistico di appartenenza e alle modalità dell’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996. Ove il versamento manchi o sia effettuato senza autorizzazione, non può invocarsi l’art. 2116 c.c., che presuppone contribuzione obbligatoria. Il lavoratore resta titolare del solo rimedio risarcitorio nei confronti dell’organizzazione sindacale, restando estraneo l’ente previdenziale, che non è tenuto a valorizzare periodi non coperti da contribuzione legittimamente versata.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico dal 1981 al 2020, lamenta la mancata valorizzazione del periodo di distacco sindacale compreso tra il 1999 e il 2007, durante il quale percepiva le previste retribuzioni aggiuntive. Secondo la prospettazione, sarebbero rimasti scoperti alcuni mesi, segnatamente gennaio 2006 e il periodo da agosto a dicembre 2007, pur essendo stata svolta l’attività in distacco senza soluzione di continuità.
Il ricorrente chiede la riliquidazione del trattamento pensionistico anticipato in godimento, con condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze maturate. L’Istituto si costituisce eccependo il mancato versamento della contribuzione di pertinenza dell’organizzazione sindacale, non risultando agli atti alcuna denuncia contributiva. La causa è discussa all’udienza del 22 ottobre 2024 e decisa con motivazione contestuale.
La Motivazione della Corte
La questione verte sulla natura della contribuzione versata dall’organizzazione sindacale a favore del lavoratore in distacco e sulle conseguenze della sua omissione sul trattamento pensionistico. Il Giudice richiama l’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996, nel testo vigente ratione temporis: il sindacato che intende versare una contribuzione aggiuntiva per integrare la retribuzione base in godimento deve procedere previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore.
Nella specie, l’onere dell’organizzazione sindacale derivava, come riferisce lo stesso ricorrente, dall’erogazione di una retribuzione aggiuntiva. L’esistenza, per alcuni mesi, di un’effettiva contribuzione dimostra che il sindacato corrispondeva la maggiorazione. L’INPS ha eccepito l’omessa autorizzazione e l’omesso versamento per alcuni mesi, circostanza che emerge dall’estratto contributivo in atti.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione della contribuzione. Trattandosi di contribuzione meramente facoltativa, non può trovare applicazione l’art. 2116 c.c., che opera sul presupposto della contribuzione obbligatoria. Ne consegue che al ricorrente rimane il rimedio risarcitorio nei confronti dell’organizzazione sindacale, non potendosi addossare all’ente previdenziale le conseguenze di un versamento non dovuto o non autorizzato.
Quanto alla richiesta istruttoria formulata in udienza, il Giudice la ritiene inammissibile: era onere del ricorrente, fin dal deposito del ricorso introduttivo, produrre i documenti necessari a fondare il diritto invocato, essendo sufficiente un estratto contributivo per rilevare la lacuna. Il quadro documentale offerto dall’Istituto è chiaro e prova che l’organizzazione sindacale non ha versato, per i mesi contestati, i dovuti contributi.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate, in considerazione del fatto che l’Istituto non ha offerto alcuna spiegazione in sede amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.