Controllo spese elettorali e rendiconti liste: conformità e limiti del sindacato contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 118 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, ha ad oggetto esclusivamente le spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, restando estraneo il controllo sulle spese dei singoli candidati, attribuito al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi dell’art. 14 legge n. 515/1993. Il sindacato è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese e della regolarità della documentazione, secondo un criterio di inerenza e congruità anche temporale rispetto alla campagna elettorale. Non si estende alle risorse proprie provenienti dai bilanci dei partiti, utilizzandosi una nozione economica di finanziamento quale erogazione di terzi. Il parametro temporale di riferibilità della spesa è compreso tra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente la consultazione, prorogabile in caso di ballottaggio.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale per la Calabria ha esaminato i rendiconti delle liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Con precedente deliberazione n. 75/2024 erano state richieste al Sindaco informazioni sui cittadini iscritti, sulla data di convocazione dei comizi, sull’elenco delle formazioni politiche partecipanti e sulla data di insediamento del Consiglio comunale. Il Segretario generale ha riscontrato la richiesta.
Sono pervenuti al controllo 16 rendiconti relativi ad altrettante liste; tutti i soggetti obbligati hanno trasmesso la rendicontazione di legge. Alcuni delegati hanno dichiarato di non aver sostenuto spese né ottenuto finanziamenti; le restanti liste hanno rendicontato spese elettorali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato. Il controllo ha ad oggetto le spese sostenute dalle formazioni politiche, mentre le spese dei singoli candidati ricadono nella competenza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello. Su tale premessa si fonda la decisione di non procedere all’esame del rendiconto negativo inviato da una candidata a consigliere, trasmesso anche al competente organo di garanzia.
La verifica si svolge secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 24/2013/INPR: occorre accertare la conformità alla legge delle spese e la regolarità della documentazione, intendendosi per conformità la sussistenza di un collegamento, diretto o indiretto, della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche temporale.
Quanto alle entrate, il Collegio richiama il principio per cui il controllo non si estende alle risorse proprie provenienti dai bilanci dei partiti, utilizzandosi una nozione economica di finanziamento quale erogazione di terzi, per le finalità di trasparenza della normativa. Ne consegue che le somme qualificate come risorse della lista, del partito o del movimento non sono soggette a sindacato.
Il Collegio fissa inoltre il periodo rilevante per la riferibilità temporale delle spese: quello compreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali, da cui si presume l’insorgere di un affidamento in capo agli interessati, e il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l’eventuale ballottaggio. Su tale base una fattura emessa successivamente alla consultazione, intestata direttamente al delegato di lista ma riferita a materiale elettorale, è stata ammessa solo dopo nota istruttoria e riscontro documentale della ditta fornitrice che ne ha confermato la riconducibilità alla competizione.
All’esito delle verifiche, i rendiconti presentati dai delegati e rappresentanti delle liste risultano regolari: sono stati rispettati i limiti di spesa, i costi rendicontati sono conformi alle tipologie ammesse, le spese sono dimostrate con idonea documentazione e le fonti di finanziamento sono indicate. Il Collegio accerta la conformità a legge e la regolarità dei rendiconti e dichiara di non doversi procedere all’esame del rendiconto della candidata, disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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