Contribuzione virtuale e premi INAIL per part-time in edilizia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23314 del 15.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dell’edilizia l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, trova applicazione anche quando siano stati conclusi contratti di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo applicabile. La funzione della disposizione consiste nell’individuare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa: in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale oltre la percentuale consentita, tale valore va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro, a prescindere dall’effettiva corresponsione dei compensi. La regola non richiede una pronuncia di nullità del contratto part-time, ma discende dalla previsione collettiva sul valore delle retribuzioni imponibili, suscettibile di abbattimento solo nei casi di legittima sospensione e non di semplice riduzione dell’attività. I medesimi principi valgono anche per i premi richiesti dall’INAIL.
Il Fatto
La vicenda riguarda una impresa operante nel settore edilizio che aveva stipulato contratti di lavoro a tempo parziale in misura superiore al limite percentuale stabilito dalla contrattazione collettiva. L’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, aveva agito per il recupero della contribuzione, mentre l’INAIL aveva richiesto i premi assicurativi. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva inapplicabile la contribuzione virtuale ai contratti a tempo pieno per i part-time stipulati in edilizia oltre i limiti percentuali.
Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione. Successivamente al deposito, l’Istituto ha rinunciato al ricorso per intervenuta soddisfazione del credito per contributi e sanzioni. L’INAIL ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, dolendosi della violazione di legge in materia di contribuzione virtuale applicabile ai contratti a tempo parziale in edilizia. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso dell’INPS per sopravvenuta carenza d’interesse, conseguente alla rinuncia e all’avvenuta soddisfazione del credito. Passa quindi all’esame del ricorso dell’INAIL, che ritiene fondato, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità.
Il Collegio ricorda che, per costante orientamento — Cass. n. 30992/2024, in continuità con Cass. nn. 8580, 8794, 8795/2020 — nel settore dell’edilizia l’istituto del minimale contributivo dell’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 si applica anche nell’ipotesi di contratti a tempo parziale conclusi in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo. La funzione della norma è individuare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa.
In caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale oltre la percentuale consentita, tale valore va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti a tempo parziale in violazione del divieto, a prescindere dall’effettiva corresponsione dei compensi (Cass. n. 26832 del 2023). La Corte chiarisce che la commisurazione dell’imponibile alla retribuzione normale non deriva da una nullità del contratto part-time, ma costituisce la conseguenza della previsione collettiva sul valore economico delle retribuzioni imponibili, abbattibile solo nei casi di legittima sospensione e non di riduzione dell’attività lavorativa.
Un diverso inquadramento misconoscerebbe il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva e scambierebbe per sospensione del sinallagma quella che è soltanto una riduzione dell’attività lavorativa normalmente dovuta. Tali principi sono stati enunciati anche con riferimento ai premi richiesti dall’INAIL (Cass. n. 36046 del 2023) e confermati a più riprese (Cass. n. 19760 del 2024). Il richiamo al D.Lgs. n. 61 del 2000 non incrina l’orientamento, incentrato sul carattere pubblicistico degli interessi coinvolti nel rapporto con l’INPS e l’INAIL.
Da tali principi si è discostata la sentenza d’appello. Ne discende l’accoglimento del ricorso dell’INAIL e la cassazione in parte qua della decisione impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di fatto e la regolazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra INPS e controricorrenti.
Nota della Redazione
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