Motivazione apparente e vizio di nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23317 del 15.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, ovvero risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile quando il giudice di merito non ha affatto applicato le disposizioni invocate, essendosi limitato a interpretare il decisum di una precedente sentenza sul punto controverso. In tal caso il controllo di legittimità deve restare sul piano esegetico di quella pronuncia, non già su quello delle norme asseritamente violate.

Il Fatto

Un lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice di lavoro e di un altro soggetto per ottenere differenze retributive conseguenti al maggior inquadramento riconosciutogli. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 97/2019, aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la società a corrispondere un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto liquidato in base al livello I del CCNL e quanto spettante in base al livello H.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma aveva respinto la domanda del lavoratore relativa alla indennità risarcitoria già riconosciutagli nel parallelo giudizio sui licenziamenti e aveva compensato integralmente le spese del doppio grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 18, commi 1, 2 e 5, della legge n. 300/1970 e dell’art. 1423 cod. civ., oltre alla motivazione inesistente, sostenendo che la sentenza n. 1151/2018 della Corte d’appello di Milano avesse confermato la condanna della società al pagamento dell’indennità riferita al licenziamento verbale.

La Corte ha ricordato l’orientamento consolidato, confermato anche a Sezioni Unite, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Nel caso di specie tale anomalia non ricorre: la motivazione impugnata è graficamente presente e comprensibile, avendo la Corte territoriale constatato che la sentenza n. 1151/2018 aveva riconosciuto al lavoratore la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma quinto, della legge n. 300/1970 in relazione al licenziamento scritto, cosicché le mensilità riferite al licenziamento verbale non risultavano dovute.

Quanto alla dedotta violazione di norme di diritto, la Corte ha rilevato che la questione della portata da annettere alla sentenza n. 1151/2018 non era stata trattata in secondo grado sul piano del giudicato, né le parti o la Corte di merito avevano fatto cenno alla sentenza di legittimità sul ricorso contro quella pronuncia. Il giudice d’appello era chiamato solo a interpretare il decisum della sentenza richiamata, e non ad applicare le disposizioni invocate dal ricorrente, che risultano perciò incongrue.

Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese, è stato giudicato infondato, risultando incensurabile la valutazione del complessivo esito del giudizio e della reciproca parziale soccombenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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