Previdenza forense: rivalutazione redditi dal 1980 e contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23312 del 15.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/80, ai sensi dell’art. 27, co. 4, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono solo quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. L’assenza della regola di automaticità delle prestazioni esclude il diritto a una prestazione non sorretta, nel quantum, dall’adempimento dell’obbligo contributivo.
Il Fatto
Un professionista aveva chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT del 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, anziché dal 1981 secondo l’indice dell’anno successivo, come invece operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado, accogliendo la domanda e respingendo quella della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal professionista con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo. Richiamando propri precedenti (Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/04, afferma che l’art. 27, co. 4, l. n. 576/80 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. Il fatto che la legge si applichi alle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi operi previa rivalutazione a partire dal 1980.
La Corte distingue la rivalutazione dei redditi (art. 15) dalla rivalutazione delle pensioni (art. 16, co. 1): solo la seconda, oggetto delle Sezioni Unite, segue l’indice del 1981 relativo al 1980. Conferma decisiva è tratta dall’art. 27, co. 2: la prima tabella dei coefficienti doveva essere redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, e quindi non poteva che riferirsi all’indice ISTAT del 1980. Il d.m. 30.9.82, di natura ricognitiva, non può derogare al criterio primario e, ove contrario, va disapplicato.
Il secondo e il terzo motivo sono invece accolti. La rivalutazione dei redditi è parte integrante del reddito e incide sull’obbligo contributivo: essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato al 18,7% anziché al 21,1%, sussiste un inadempimento contributivo, non sanato dal pagamento dei contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b), e all’art. 11. Il profilo della buona fede attiene alla non imputabilità ex art. 1218 c.c. e, non indagato, sarà valutato in sede di rinvio.
Quanto all’incidenza sulla misura della pensione, la Corte richiama Cass. 5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18, Cass. 30421/19 e Cass. 694/21: l'”effettiva contribuzione” dell’art. 2, co. 1, l. n. 576/80 non significa integrale, ma impone di commisurare la pensione alla contribuzione realmente versata. Non operando il principio di automaticità, il reddito computabile è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente pagati. Il quarto motivo è inammissibile, perché il Regolamento della Cassa ha natura negoziale e non regolamentare, e infondato nel resto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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