Controlli interni degli enti locali: obbligo di adeguatezza e superamento delle criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 110 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti redige ai sensi dell’art. 148 del TUEL costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre a completare le verifiche di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La Sezione valuta l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, verificando l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili e rilevando gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Ove emerga un sistema disorganico e lacunoso, in particolare nel controllo successivo di regolarità amministrativa, in quello strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, la Sezione accerta la sola parziale adeguatezza e invita l’Ente a intraprendere le iniziative di superamento delle criticità, con comunicazione degli esiti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali trasmessi dal Sindaco di un Comune, relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021. I referti sono redatti secondo le linee guida approvate annualmente dalla Sezione delle autonomie e trasmessi alla competente Sezione di controllo, che li sottopone a verifica istruttoria.

All’esito dell’istruttoria, il Magistrato relatore deferisce la decisione all’esame collegiale. La questione concerne la conformità del sistema dei controlli adottato dall’Ente rispetto al modello delineato dal Titolo III del TUEL, con particolare riferimento all’effettiva attivazione delle diverse tipologie di controllo previste dagli artt. 147 e seguenti del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto, che integra il quadro informativo a disposizione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Corte sottolinea che il rafforzamento dei controlli interni costituisce esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, e che il loro mancato esercizio rischia di alterare i processi decisionali e di indebolire le scelte gestionali.

L’analisi del caso rivela che l’Ente, pur essendosi dotato di apposito regolamento, non ha svolto adeguatamente il controllo strategico, quello sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147-bis del TUEL, la Sezione rileva un numero esiguo di atti esaminati rispetto a quelli adottati e l’assenza di controlli più stringenti nei settori già critici, con conseguente vanificazione della funzione di guida e orientamento della struttura.

Il controllo di gestione, disciplinato dall’art. 147, comma 2, lett. a), del TUEL, presenta fragilità strutturali e di metodo: i report non sono tempestivi e gli indicatori di attività e di output non sono disponibili, con incapacità di influenzare la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico non è integrato con quello di gestione, non utilizza le informazioni della contabilità analitica e registra una percentuale media di obiettivi raggiunti pari a zero in entrambi gli esercizi.

Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, pur rilevandosi il coinvolgimento degli organi di governo, il Responsabile finanziario non ha attuato le linee di indirizzo e il controllo non è integrato con quello sulle partecipate. Il controllo sulle partecipate, ex art. 147-quater del TUEL, non ha definito obiettivi strategici e non ha approvato i budget delle società; quello sulla qualità dei servizi non ha previsto indagini di customer satisfaction, né forme di coinvolgimento degli stakeholders o confronti sistematici con altre amministrazioni.

Alla luce di tali rilievi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticità, disponendo la comunicazione degli esiti e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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